Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47338/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato l'appello volto a sostituire la misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione circa la valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari. La difesa ha invocato, oltre al tempo già trascorso in carcere, l'evento intervenuto il 18/1/2023 con l'applicazione della custodia cautelare al marito Antonio Giorgio Florio, sostenendo che da quel provvedimento emergerebbe il ridimensionamento del ruolo della ricorrente (mera "testa di legno") e l'assenza di contatti diretti con gli altri indagati; inoltre censurava l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e contestava che il pericolo di reiterazione possa essere desunto semplicemente dalla natura del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico e aspecifico, costituito da doglianze di fatto tese a ottenere una rivalutazione alternativa degli elementi probatori, dunque non sindacabili in sede di legittimità. La Corte ha condiviso il giudizio del Tribunale del riesame secondo cui il provvedimento custodiale emesso nei confronti del marito non ridimensiona il quadro cautelare della ricorrente, che risulta gravemente indiziata in relazione a tre condotte di trasferimento fraudolento di valori aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.1. La partecipazione della ricorrente agli atti relativi alla Prontomar s.r.l., l'uso dell'utenza telefonica del marito e le dichiarazioni rese in interrogatorio sono state ritenute sintomatiche del suo inserimento nel "sistema Alvaro". La Corte ha inoltre ricordato la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non superata dalla difesa. Conseguentemente, oltre a dichiarare il ricorso inammissibile, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a pagare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8

    Prevede il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; richiamato per indicare la modalità di trattazione del ricorso davanti alla Corte.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Norma sull'aggravante relativa all'agire in favore di organizzazioni mafiose; la Corte ha ritenuto che le condotte contestate alla ricorrente siano aggravate da tale circostanza e che tale aggravamento sia stato confermato in sede di riesame e di legittimità.

  • art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

    Comma relativo alle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione. La Corte ha osservato che il pericolo di reiterazione non può essere escluso con mere affermazioni generiche e va valutato alla luce degli elementi concreti emersi, non solo dalla natura astratta del reato.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa a favore della sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati; la Corte ha ritenuto che tale presunzione operi nel caso e che la difesa non abbia prodotto elementi idonei a superarla.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze per ricorsi infondati o inammissibili; applicata per condannare la ricorrente alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria connessi alla decisione; ordine amministrativo di trasmissione/registrazione degli atti.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione è inammissibile se fondato su motivi generici e aspecifici che chiedono una rivalutazione di fatto degli elementi probatori già esaminati dal giudice del merito.
  • La mera esistenza di un provvedimento cautelare a carico di un coindagato (es. il marito) non implica automaticamente il ridimensionamento delle esigenze cautelari di un altro indagato: il giudice valuta il complesso degli elementi e la coerenza delle condotte.
  • Per ottenere la sostituzione di una misura cautelare occorre fornire elementi concreti che siano idonei a superare la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; semplici argomentazioni astratte non sono sufficienti.
  • Le dichiarazioni dell'imputato, la partecipazione materiale ad atti aziendali, l'uso di utenze comuni e la corrispondenza con il "ruolo" attribuito nell'organizzazione sono indici che la giurisprudenza può ritenere rilevanti ai fini della permanenza delle esigenze cautelari.
  • Chi propone ricorso in cassazione deve formulare motivi specifici e collegati direttamente alla motivazione impugnata; in caso contrario si espone al rigetto e a sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.