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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24938/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia riguarda la perequazione aziendale delle pensioni integrative spettanti al personale del Banco di Napoli. I pensionati, poi in parte succeduti dagli eredi, avevano agito per ottenere le differenze di perequazione sul trattamento pensionistico integrativo anche per periodi successivi alla scelta di capitalizzare la prestazione in una somma una tantum prevista dallo Statuto del Fondo pensione complementare. La banca ha impugnato la sentenza d'appello sostenendo che l'accettazione della capitalizzazione, con risoluzione di ogni rapporto con Fondo e Banco in relazione al trattamento integrativo, comportasse l'estinzione della prestazione periodica e anche dei suoi accessori, inclusa la perequazione aziendale, rendendo infondate le domande per il periodo successivo alla liquidazione in capitale. Ha inoltre denunciato violazione degli artt. 1197, 1230, 1362 e 115 c.p.c., assumendo che non si potesse ravvisare una rinuncia espressa alle differenze perequative o che il giudice di merito avesse valorizzato riserve non ritualmente provate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso, ritenendo che l'adesione all'offerta di capitalizzazione della pensione integrativa estinguesse, dal momento della corresponsione della somma capitale, la prestazione periodica e, con essa, anche la perequazione aziendale che ne costituiva un accessorio inscindibilmente collegato. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello di Napoli nella parte in cui aveva riconosciuto le pretese per un periodo successivo alla capitalizzazione e ha rinviato alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, per nuovo esame; la terza censura è stata assorbita.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale nei motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione dell'art. 115 c.p.c. da parte del giudice di merito.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia fondato la decisione su riserve non prodotte; la censura è poi assorbita.

  • art. 1197 c.c.

    La Corte esclude che il caso debba essere letto come mero adempimento con prestazione diversa idoneo a lasciare sopravvivere la perequazione dopo la capitalizzazione.

  • art. 1230 c.c.

    La Corte esclude che la capitalizzazione integri una novazione che lasci intatta la pretesa perequativa per il futuro; l'effetto ritenuto è estintivo della prestazione originaria e dei suoi accessori.

  • art. 1362 c.c.

    La clausola statutaria va interpretata secondo la comune intenzione delle parti; l'accettazione della somma capitale comporta la risoluzione di ogni rapporto inerente al trattamento integrativo.

  • art. 47, comma 1, dello Statuto del Fondo

    "con contestuale risoluzione di ogni rapporto con il Fondo e con il Banco avuto riguardo al trattamento integrativo"

    La clausola è letta come espressiva di un effetto estintivo tipico e indefettibile della prestazione pensionistica integrativa e dei suoi accessori dal momento della liquidazione in capitale.

  • art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    Norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio.

  • legge 30 luglio 1990, n. 218, art. 3, comma 3

    È richiamata per ricostruire il quadro della delega legislativa sul trattamento previdenziale dei dipendenti degli enti pubblici creditizi.

  • d.lgs. 20 novembre 1990, n. 357, artt. 1, 2, 3, 4 e 5

    La Corte ricostruisce il passaggio dei dipendenti e pensionati dal regime esclusivo/esonerativo al regime speciale INPS e la disciplina della perequazione e del trattamento complessivo di miglior favore.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 9

    È menzionato nel quadro storico del contenzioso sulla perequazione aziendale e sulla sua soppressione definitiva.

  • legge 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 55

    La Corte richiama la normativa di interpretazione autentica ritenuta non decisiva nel giudizio di merito e poi superata dalla soluzione adottata in cassazione.

  • d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 7, lett. a)

    È richiamato come indice coerente dell'effetto estintivo della prestazione pensionistica complementare all'atto della liquidazione in capitale.

Massime di principio

  • Quando un trattamento pensionistico integrativo è liquidato, su opzione dell'avente diritto, in capitale una tantum con clausola di risoluzione di ogni rapporto inerente al trattamento, l'effetto tipico è l'estinzione della prestazione periodica dal momento del pagamento.
  • La perequazione aziendale, se strutturalmente accessoria alla pensione integrativa, non sopravvive all'estinzione della prestazione principale per il periodo successivo alla capitalizzazione, salvo una diversa pattuizione o una specifica rimessione in discussione dell'accordo.
  • L'assenza di una rinuncia espressa alle differenze perequative non impedisce di riconoscere l'effetto estintivo derivante dal meccanismo negoziale di capitalizzazione, quando esso risulti chiaramente desumibile dal testo dell'accordo.
  • Il giudicato che riconosce il diritto alla perequazione non consente di scindere l'accessorio dalla prestazione principale né di proiettarlo oltre la cessazione della pensione integrativa cui accede.
  • Le riserve eventualmente formulate al momento dell'adesione alla capitalizzazione incidono, semmai, sulla fase e sull'ambito del diritto alla perequazione antecedente alla liquidazione in capitale, ma non alterano l'assetto negoziale definitivo prodotto dall'accettazione della somma capitale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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