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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23236/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo unico generico e non specificamente correlato alla motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale alla pena di quattro mesi di arresto per la violazione dell'obbligo di soggiorno/di presentazione previsto dalla misura di prevenzione, contestando unicamente la valutazione probatoria. In particolare ha dedotto la violazione dell'art. 192 c.p.p., sostenendo che gli indizi a suo carico non fossero sufficienti a fondare l'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato la testimonianza dell'operatore di polizia giudiziaria che non aveva reperito l'imputato, nell'orario prescritto, presso la sua abitazione durante un controllo, circostanza ritenuta significativa anche perché in altre occasioni l'imputato era stato agevolmente reperito e non aveva offerto giustificazioni dell'assenza né immediatamente né nel corso del giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il fatto contestato consiste nella violazione degli obblighi connessi alla misura di prevenzione personale.

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per contestare la sufficienza degli indizi; la Corte osserva che il motivo è generico e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a dedurre, in modo assertivo, l'insufficienza del compendio indiziario senza indicare specifiche ragioni di diritto e dati di fatto e senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando la responsabilità è desunta da una testimonianza di polizia giudiziaria che riferisce l'assenza dell'obbligato nel luogo e nell'orario prescritti, la mancata allegazione di giustificazioni per l'assenza, sia nell'immediatezza sia nel corso del giudizio, può sorreggere la conferma della condanna.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando ricorrono i presupposti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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