Cassazione Civile, Ordinanza n. 09287/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dal ritardato pagamento, da parte dell'azienda sanitaria locale, di compensi dovuti per prestazioni riabilitative erogate in regime di accreditamento provvisorio negli anni 2004-2006. La società originaria creditrice e la cessionaria del credito avevano chiesto la condanna della debitrice al pagamento degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002. In appello la domanda veniva ridimensionata dalla parte attrice, che sosteneva di aver espunto gli interessi relativi a fatture per le quali era stata proposta domanda monitoria, mantenendo solo quelli relativi a fatture poi pagate spontaneamente, seppure in ritardo. La Corte d'appello riconosceva però solo una somma minima, riferita a una sola nota di credito, ritenendo in parte preclusa la domanda per divieto di frazionamento del credito e per intervenuto giudicato sulle fatture già oggetto di decreti ingiuntivi. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e ultrapetizione, perché la Corte avrebbe trascurato la riduzione della domanda; 2) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente, sempre in relazione alla delimitazione della pretesa; 3) violazione dell'art. 1260 c.c. e difetto di motivazione, per avere attribuito alla cessionaria, anziché al cedente, il credito per interessi, non considerando una clausola dell'atto di cessione che riservava al cedente gli interessi relativi a somme incassate entro cinque anni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. non fosse configurabile perché la censura riguardava non un fatto storico, ma l'interpretazione della domanda. Quanto al primo motivo, ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. osservando che la Corte d'appello aveva comunque motivato sulla domanda così come intesa nel merito, e che il ricorrente non aveva rispettato i requisiti di specificità e autosufficienza, omettendo di indicare puntualmente le fatture e il prospetto contabile richiamati. Ha inoltre ricordato che l'interpretazione della domanda spetta al giudice di merito. Sul terzo motivo, ha rilevato che la titolarità attiva del credito è un elemento costitutivo della domanda, censurabile come fatto; tuttavia il ricorrente non aveva indicato quando e come la clausola contrattuale invocata fosse stata oggetto di discussione processuale, limitandosi a deduzioni generiche. Il ricorso è stato quindi respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese verso la controricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto. Nessuna statuizione sulle spese è stata resa nei confronti della parte intimata non costituita.
Norme richiamate
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
Consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge, ma non può essere utilizzato per rimettere in discussione l'accertamento di fatto o l'interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito.
art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale dedotto richiede una censura effettivamente riconducibile a nullità della sentenza; non sussiste quando la doglianza investe l'interpretazione della domanda o il merito dell'accertamento.
art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare l'omessa valutazione di questioni, argomentazioni o della delimitazione della pretesa.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, soprattutto quando si deduce un error in procedendo: occorre indicare con precisione gli atti, i documenti e i fatti processuali rilevanti.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda, ma la censura di ultrapetizione non è configurabile se il giudice ha esaminato la questione e la doglianza mira in realtà a contestare l'interpretazione della domanda.
La questione della cessione del credito incide sulla titolarità attiva della pretesa; per far valere una clausola contrattuale che riservi al cedente una parte del credito, la parte deve allegarla e dimostrarne la rilevanza nel contraddittorio.
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, 1° co. bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Disciplina gli interessi moratori nelle transazioni commerciali; la controversia riguarda il loro riconoscimento per ritardato pagamento di prestazioni sanitarie.
Massime di principio
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. post riforma è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione, non per la mancata considerazione di questioni, argomentazioni o modalità di delimitazione della domanda.
- La denuncia di ultrapetizione o di violazione dell'art. 112 c.p.c. non è ammissibile quando il giudice di merito abbia comunque interpretato la domanda e motivato sul suo contenuto: in tal caso la censura investe l'accertamento di fatto della volontà della parte, non un error in procedendo puro.
- Chi ricorre per cassazione deve rispettare rigorosi oneri di specificità e autosufficienza, indicando puntualmente gli atti e i documenti rilevanti, soprattutto se deduce un error in procedendo o contesta l'interpretazione del thema decidendum.
- La titolarità attiva del credito è elemento costitutivo della domanda e deve essere allegata e dimostrata nel contraddittorio; una clausola di cessione che limiti il trasferimento di una componente del credito può essere valorizzata solo se la relativa questione sia stata effettivamente introdotta e discussa nel processo.
- In presenza di pagamento tardivo di somme dovute nell'ambito di rapporti commerciali, gli interessi moratori possono costituire oggetto di autonoma pretesa, ma la loro proponibilità resta soggetta alle preclusioni processuali derivanti da giudicato, divieto di frazionamento del credito e corretta individuazione del credito ceduto.
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