Cassazione Penale, Sentenza n. 12789/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte d'appello avrebbe correttamente corretto la sentenza di primo grado omettendo la diminuzione per il rito abbreviato ma senza dichiarare la nullità della sentenza di primo grado; 2) vizio di motivazione per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione della mancata considerazione di una presunta offerta risarcitoria di euro 5.000, rifiutata dalla parte offesa, che tuttavia non risulterebbe documentalmente provata nel fascicolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Sul primo motivo la Corte ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente rilevato e corretto un errore materiale nel dispositivo della sentenza di primo grado (contrasto tra dispositivo e motivazione) e ha applicato i principi di conservazione degli atti e di valutazione di merito, non essendo applicabile l'annullamento ai sensi dell'art. 604 c.p.p. per vizi di natura relativa. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di prova: la Corte d'appello ha motivato il rigetto delle attenuanti facendo prevalere la gravità del fatto e l'entità del danno (circa euro 18.000) e ha osservato l'assenza negli atti di documentazione sull'entità dell'offerta risarcitoria. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Riferimento procedurale all'udienza tenutasi ai sensi della norma emergenziale; non incide sul merito della decisione di cassazione.
Norma che elenca le ipotesi tassative di annullamento della sentenza di primo grado: la Corte ha ritenuto che il vizio di motivazione denunciato non rientri tra le cause tassative che legittimano l'annullamento ai sensi dell'art. 604, essendo una nullità relativa.
Principio per cui il giudice d'appello deve pronunciare nel merito confermando o riformando la sentenza impugnata salvi i casi di annullamento previsti dall'art. 604: fondamento giuridico per la correzione da parte del giudice d'appello dell'errore materiale nel dispositivo.
Elenco dei criteri per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito che privilegia, tra gli elementi, la gravità del fatto e l'entità del danno come motivo per escludere le attenuanti.
Prevede la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità dovuta a profili di colpa nel ricorso, l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende: applicata per imporre al ricorrente il pagamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Se c'è un contrasto tra dispositivo e motivazione riconducibile a un errore materiale, il giudice d'appello può correggere la decisione anziché annullarla; l'annullamento è riservato ai casi tassativi dell'art. 604 c.p.p.
- Un vizio di motivazione che costituisce nullità relativa non giustifica automaticamente l'annullamento della sentenza di primo grado in appello; l'appello decide comunque nel merito ai sensi dell'art. 605 c.p.p.
- Le allegazioni generiche in cassazione (o in appello) relative a fatti fattuali o offerte risarcitorie prive di documentazione probatoria sono inammissibili o inefficaci: chi impugna deve indicare e documentare gli elementi di fatto contestati.
- Il giudice di merito può escludere le circostanze attenuanti sulla base dell'elemento ritenuto prevalente tra quelli elencati dall'art. 133 c.p.: non è necessario che ogni singolo elemento invocato dall'imputato sia dettagliatamente valutato se la motivazione complessiva è congrua e non contraddittoria.
- Un ricorso manifestamente infondato e caratterizzato da colpa processuale può comportare, oltre al rigetto, la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12522/2022 del 05/04/2022
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12523/2022 del 05/04/2022
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12528/2022 del 05/04/2022
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12529/2022 del 05/04/2022
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12531/2022 del 05/04/2022
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12532/2022 del 05/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →