Ordinanza n. 136/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sezione Seconda, n. 547/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo comunale dell'accoglimento di una CILA per lavori di manutenzione straordinaria e completamento di un immobile
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria dell'immobile ha proposto appello cautelare, ai sensi dell'art. 62 c.p.a., contro l'ordinanza del TAR Calabria, Sezione Seconda, che aveva respinto la domanda cautelare proposta avverso il diniego definitivo del Comune di Montepaone relativo a una CILA per interventi di manutenzione straordinaria e completamento. Il pregiudizio dedotto consisteva nella perdita di bonus fiscali, allegata in termini generici. Dal testo non risultano ulteriori motivi specifici di censura dell'ordinanza di primo grado o del diniego comunale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo, con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, insussistente il periculum in mora. Il pregiudizio dedotto, consistente nella perdita di bonus fiscali e comunque prospettato genericamente, è stato qualificato come puramente economico e, quindi, riparabile per equivalente. Il giudice ha inoltre precisato che, quando manca uno dei due presupposti necessari della tutela cautelare, non è necessario esaminare o motivare anche sull'altro: nel caso concreto, accertata l'assenza del periculum, non occorreva pronunciarsi sul fumus boni iuris. L'appellante è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in 1.000 euro oltre accessori in favore del Comune e in 1.000 euro oltre accessori in favore di Rete Ferroviaria Italiana.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.
Richiamato quale disciplina normativa della CILA relativa agli interventi edilizi oggetto del diniego comunale.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare, il pregiudizio esclusivamente economico è, di regola, riparabile per equivalente e non integra il periculum in mora quando non siano allegati concreti elementi idonei a dimostrarne l'irreversibilità o la non integrale riparabilità.
- I presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora devono sussistere congiuntamente; l'accertata insussistenza di uno di essi consente di respingere la domanda cautelare senza esaminare l'altro.
- La perdita di benefici fiscali dedotta in modo generico non dimostra, da sola, un danno grave e irreparabile ai fini della sospensione cautelare dell'efficacia di un provvedimento amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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