Cassazione Civile, Ordinanza n. 23519/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di liquidazione e irrogazione sanzioni relativi all'INVIM su un contratto di compravendita immobiliare del 10 maggio 1984, stipulato dal dante causa degli odierni ricorrenti quale venditore. Originariamente il contribuente aveva contestato l'atto sostenendo che la compravendita fosse simulata; tale tesi era stata accolta in primo grado e in appello, ma la Corte di cassazione aveva poi cassato la decisione con rinvio. Non essendo stato riassunto il giudizio, l'ufficio aveva notificato agli eredi nuovi avvisi per il medesimo tributo. I ricorrenti avevano impugnato tali avvisi deducendo: 1) la nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR non avrebbe esaminato il motivo relativo all'illegittimità degli avvisi, sostenendo che l'INVIM era già stata pagata in sede di successione sugli stessi immobili e che, essendo il bene rimasto nel patrimonio del de cuius per effetto della simulazione, non vi sarebbe stato ulteriore presupposto impositivo; 2) la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla limitazione della responsabilità degli eredi intra vires hereditatis, essendo stata l'eredità accettata con beneficio d'inventario.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo perché infondato: osserva che l'INVIM era un'imposta d'atto, dovuta al momento della compravendita del 1984, e che la questione della simulazione era stata già definita dalla precedente cassazione che aveva affermato il principio di diritto sfavorevole al contribuente. Richiama l'art. 393 c.p.c. per affermare che la mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio comporta l'estinzione dell'intero processo, con caducazione delle attività svolte ma permanenza del principio di diritto enunciato dalla Cassazione, vincolante anche nel nuovo giudizio su identico fatto storico e identica pretesa tributaria. Precisa inoltre che, pur essendo definitiva la pretesa impositiva originaria, gli eredi non sono tenuti al pagamento delle sanzioni. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per genericità, poiché i ricorrenti hanno solo richiamato in astratto il beneficio di inventario senza dimostrare se e in che misura il debito eccedesse l'attivo ereditario. Il ricorso è quindi integralmente respinto; non vi è statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata, ed è disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; nella specie la censura di omessa pronuncia è esclusa perché la CTR ha deciso la questione ritenendola assorbita dall'effetto della mancata riassunzione.
è il parametro dedotto per far valere la nullità della sentenza per vizi processuali, ma i motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili.
la mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio determina l'estinzione dell'intero processo; sopravvive solo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, vincolante nel nuovo giudizio su fatti storici identici.
viene richiamato come fonte istitutiva dell'INVIM, imposta reale vigente fino al 1992.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
comporta il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, con obbligo per il ricorrente del relativo versamento.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, la mancata riassunzione del processo dopo cassazione con rinvio estingue il processo originario, ma non travolge il principio di diritto già enunciato dalla Corte di cassazione, che resta vincolante in un successivo giudizio tra le stesse parti o avente il medesimo fatto storico e la medesima pretesa.
- Se la Corte di cassazione ha già escluso il fondamento della tesi difensiva del contribuente su un determinato tributo, la stessa questione non può essere riproposta in un nuovo giudizio mediante un diverso inquadramento formale, quando l'oggetto sostanziale della contestazione resti identico.
- L'imposta INVIM, in quanto imposta d'atto, segue il trasferimento immobiliare al momento del rogito; la dedotta simulazione del contratto non comporta, di per sé, il diritto al rimborso del tributo già corrisposto, se la Corte ha definitivamente affermato la debenza dell'imposta sull'atto simulato.
- La censura di omessa pronuncia è inammissibile o infondata quando il giudice di merito abbia in realtà esaminato la questione, anche solo per ritenerla assorbita da una preliminare ragione di decisione; il vizio processuale richiede una effettiva mancanza di decisione sul punto dedotto.
- La deduzione della limitazione della responsabilità dell'erede che ha accettato con beneficio d'inventario deve essere specifica e correlata al caso concreto; è insufficiente il mero richiamo astratto al principio, se non si chiarisce se il debito ereditario ecceda l'attivo ereditario.
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