Cassazione Penale, Sentenza n. 49521/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il rigetto, da parte della Corte d'Appello di Palermo, della domanda di riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per ingiusta detenzione subita dalla ricorrente (custodia cautelare in carcere dal 29/01/2018 al 01/03/2018 e arresti domiciliari dal 12/03/2018 al 30/10/2019) nel procedimento per concorso in tentata estorsione aggravata (art. 7 d.l. 152/1991). La ricorrente era stata poi assolta con sentenza del 30/10/2019 (divenuta irrevocabile il 07/07/2020) perché "il fatto non sussiste". La Corte della riparazione aveva rigettato la domanda ritenendo sussistente la condizione ostativa della colpa grave, dovuta al ruolo di "messaggera": la ricorrente avrebbe veicolato messaggi del fratello per reperire somme e avrebbe interloquito con soggetti incaricati di riscuotere denaro per finanziare la latitanza e le spese legali. La difesa ha censurato la decisione per vizio di motivazione e contraddittorietà rispetto all'assoluzione, nonché per non aver considerato che lo stesso Ministero aveva formulato una proposta transattiva.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice della riparazione valuta autonomamente, con criterio ex ante, se la condotta extraprocessuale del detenuto abbia concorso con dolo o con colpa grave a creare l'apparenza di reato che giustificò la misura cautelare. Sulla base delle intercettazioni, delle dichiarazioni della vittima (Cosimo Calì), del collaboratore e di altri elementi investigativi la Corte di merito aveva ritenuto provata la condotta di "messaggera" della ricorrente e la sua partecipazione a operazioni finalizzate a reperire somme indicate dal fratello latitante. La Cassazione ha ritenuto che tale valutazione fosse adeguatamente motivata e autonoma rispetto all'assoluzione penale, per cui è corretto il rigetto della domanda di riparazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e al rimborso delle spese del Ministero liquidate in euro 1.000.
Norme richiamate
Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ricorda che il giudice della riparazione deve accertare se la condotta del detenuto abbia concorso con dolo o colpa grave a determinare l'adozione o il mantenimento della misura, valutando autonomamente gli elementi probatori in un'ottica ex ante
Norma richiamata in relazione al reato contestato in sede penale (concorso in tentata estorsione aggravata); la pronuncia evidenzia che l'assoluzione per il reato non esclude automaticamente la responsabilità, ai fini della riparazione, di comportamenti extraprocessuali che abbiano creato l'apparenza del reato
Norma richiamata per le conseguenze processuali sul pagamento delle spese e per la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende a seguito del rigetto del ricorso
Massime di principio
- La valutazione sul diritto alla riparazione è autonoma rispetto al giudizio di penale merito: l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" non garantisce automaticamente l'indennizzo se emerge che il comportamento del detenuto abbia creato, anche senza reato, un grave quadro indiziario.
- Il giudice della riparazione deve compiere una valutazione ex ante sull'apparenza di fondatezza delle accuse al momento dell'adozione della misura cautelare, utilizzando gli elementi probatori acquisibili nella fase investigativa anche se poi insufficienti per la condanna.
- Condotte di "messaggeria", mediazione o attiva collaborazione nel reperire fondi per un latitante o per coprire spese legali possono integrare colpa grave e ostare al riconoscimento della riparazione, se risultano da intercettazioni, dichiarazioni di terzi o altri elementi investigativi coerenti.
- Le critiche alla motivazione del giudice della riparazione devono affrontare puntualmente le ragioni esposte: censure generiche che sovrappongono la valutazione penale con quella della riparazione sono infondate.
- Una proposta transattiva o un'offerta di liquidazione da parte del Ministero non pregiudica né obbliga il giudice della riparazione: è un elemento negoziale ma non vincola la decisione sulla sussistenza della colpa grave.
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