Cassazione Civile, Ordinanza n. 23997/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato da una società di trasporto urbano a un dipendente, nell'ambito di un rapporto disciplinato dal R.D. n. 148 del 1931 e dal CCNL Autoferrotranvieri. La corte d'appello, pur avendo ritenuto il licenziamento sorretto da giusta causa, aveva riconosciuto la violazione delle forme del procedimento disciplinare previste dall'art. 53 del R.D. n. 148 del 1931 e, ricollegandola all'art. 18, comma 6, Statuto dei lavoratori, aveva applicato una tutela indennitaria debole. Il lavoratore ricorre per cassazione con quattro motivi: (1) denuncia la violazione dell'art. 53 del R.D. n. 148 del 1931 e sostiene che l'omissione integrale della procedura disciplinare imposta da norma imperativa determini nullità del licenziamento, con conseguente tutela reintegratoria piena ex art. 18, commi 1 e 2, L. n. 300/1970; (2) deduce violazione degli artt. 2 e 3 L. n. 300/1970 e dell'art. 2729 c.c., lamentando l'inutilizzabilità degli accertamenti compiuti da investigatore privato come prova dei fatti posti a base del recesso; (3) denuncia violazione degli artt. 37 e ss. del R.D. n. 148 del 1931, anche in relazione all'art. 2119 c.c., per la pretesa disapplicazione delle norme disciplinari sostanziali; (4) lamenta violazione dell'art. 66 del CCNL Autoferrotranvieri per errata qualificazione delle condotte come punibili con sanzione espulsiva invece che conservativa.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Stabilisce che la violazione del procedimento disciplinare di cui all'art. 53 del R.D. n. 148 del 1931 comporta nullità del provvedimento disciplinare, quale invalidità di protezione, per l'inderogabilità della norma e per la sua funzione di tutela del lavoratore; ne consegue l'applicazione della tutela reale e risarcitoria prevista dall'art. 18, commi 1 e 2, L. n. 300/1970. La sentenza d'appello viene quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 53 del R.D. n. 148 del 1931
procedimento disciplinare
la sua violazione integra nullità del provvedimento disciplinare, trattandosi di norma inderogabile posta a tutela del lavoratore
la violazione del procedimento ex art. 53 R.D. n. 148/1931 non comporta mera inefficacia con tutela indennitaria debole, ma tutela reale e risarcitoria; la Corte territoriale aveva erroneamente applicato il comma 6 invece dei commi 1 e 2
richiamato nel motivo di ricorso in tema di utilizzabilità degli accertamenti del datore di lavoro
richiamato nel motivo di ricorso in tema di utilizzabilità degli accertamenti del datore di lavoro
richiamato nel motivo di ricorso per contestare il valore indiziario degli accertamenti svolti da investigatore privato
artt. 37 e ss. del R.D. n. 148 del 1931
richiamati nel motivo di ricorso come norme disciplinari sostanziali asseritamente disapplicate
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina del licenziamento per giusta causa
art. 66 del CCNL Autoferrotranvieri
richiamato nel motivo di ricorso per contestare la sussunzione delle condotte nella fattispecie sanzionata con licenziamento
richiamato per rinviare a precedenti conformi senza ulteriori approfondimenti
individua il rito seguito in primo e secondo grado nel procedimento in materia di impugnazione del licenziamento
Massime di principio
- Quando il procedimento disciplinare è disciplinato da una norma inderogabile posta a tutela del lavoratore, la sua violazione non determina una semplice inefficacia del recesso, ma la nullità del provvedimento disciplinare come invalidità di protezione.
- In presenza di nullità del licenziamento per violazione delle garanzie procedurali imposte dalla legge, trova applicazione la tutela reintegratoria e risarcitoria prevista dall'art. 18, commi 1 e 2, dello Statuto dei lavoratori, e non la sola tutela indennitaria attenuata.
- Se il primo motivo di ricorso è decisivo e idoneo a soddisfare integralmente l'interesse del ricorrente, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
- La qualificazione della violazione come vizio procedurale minore o come nullità dipende dalla funzione della norma violata e dalla sua inderogabilità, non solo dalla forma dell'inosservanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 6 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23962/2024 del 06/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23976/2024 del 06/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23985/2024 del 06/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23987/2024 del 06/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23988/2024 del 06/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23990/2024 del 06/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →