Sentenza n. 232/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione del giudicato della sentenza n. 5037/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata e resa pubblica il 24/06/2025, nella procedura iscritta al numero R.G. 3742/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 24/06/2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 28/10/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, giudice del lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto, in relazione ai contratti a tempo determinato, al beneficio economico annuale di 500 euro tramite la carta elettronica del docente prevista dall'art. 1 della l. n. 107/2015. La sentenza aveva condannato l'amministrazione all'erogazione del beneficio e al pagamento delle spese processuali. La ricorrente ha dedotto il mancato adempimento del Ministero, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'esecuzione integrale del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo rispettati sia il termine per proporre l'azione di ottemperanza sia il termine processuale camerale applicabile. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli, la notificazione del titolo all'amministrazione e l'infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito telematico della documentazione comprovante l'adempimento. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione della scadenza del termine concesso all'amministrazione. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti contabili e amministrativi necessari, inclusa l'eventuale allocazione della somma in bilancio; l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata accolta anche la domanda di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, al netto degli eventuali interessi già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. La quantificazione della penale eventualmente maturata è rimessa al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, di un giudicato del giudice ordinario.
Il TAR ritiene rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ritiene rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una penalità di mora con funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela, nel rispetto del criterio della non manifesta iniquità.
Richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela perseguito mediante l'astreinte.
Prevede il beneficio economico della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura dirigenziale del Ministero dalla quale è stato scelto il commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione relativo al caso deciso, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Quando l'amministrazione non dimostri l'adempimento di un giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione esatta e integrale della decisione entro un termine assegnato, potendo nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Nell'esecuzione di un giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento; l'amministrazione deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento e fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, purché sia fissato un limite massimo idoneo a evitare una locupletazione sproporzionata del privato; nel caso deciso, tale limite è stato individuato nel 10% dell'importo dovuto.
- La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente: fino all'effettivo adempimento opera una situazione di esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario.
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