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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06063/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un professionista aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un credito di euro 15.000, dedotto come compenso per un incarico professionale conferito dalla società poi fallita. Il giudice delegato aveva escluso il credito per difetto di prova; il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva confermato il rigetto osservando che il contratto professionale provava il solo conferimento dell'incarico e che la documentazione prodotta, comprese alcune e-mail e la presenza all'udienza, non dimostrava l'effettivo espletamento della prestazione. Con il ricorso per cassazione il creditore ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., omessa valutazione delle prove documentali e omessa pronuncia su alcune doglianze relative a determinazione del corrispettivo e data certa del contratto, sostenendo che la documentazione dimostrasse l'attività di assistenza svolta per la procedura concordataria e il diritto al compenso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura mirasse, in realtà, a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, preclusi in sede di legittimità. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia, rilevando che le questioni ulteriormente dedotte erano state dichiarate assorbite dal tribunale perché attinenti al quantum debeatur, sicché la doglianza non colpiva la ratio decidendi. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell'intimato; è stato invece disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    la deduzione di omessa valutazione delle prove e omessa pronuncia non può tradursi in richiesta di rivalutazione del fatto o del materiale probatorio in cassazione, se la censura non incide sulla ratio decidendi

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1 bis, del d.P.R. n. 115 del 2002

    il nuovo importo è pari a quello dovuto per il ricorso principale, ove dovuto

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

  • Cass. Sez. Un. n. 8054/2014

    richiamata per affermare che lo scrutinio diretto della prova e l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito non sono sindacabili in cassazione

  • Cass. Sez. Un. n. 23535/2019

    richiamata in tema di presupposti per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove documentali o una diversa ricostruzione del fatto già compiuta dal giudice di merito.
  • La censura di omessa valutazione della prova è inammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira a rimettere in discussione un accertamento in fatto non sindacabile in cassazione.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia dichiarato assorbite le questioni ulteriori perché logicamente subordinate o relative a profili non decisivi rispetto alla ratio decidendi principale.
  • Per superare il rigetto dell'ammissione al passivo di un credito professionale non basta dimostrare il conferimento dell'incarico: occorre fornire prova dell'effettivo espletamento della prestazione e del conseguente diritto al compenso.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della decisione impugnata; le censure che restano fuori fuoco rispetto a tale fondamento sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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