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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34713/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 14 aprile 2026 ha respinto l’istanza di applicazione della continuazione tra la condanna del 22 febbraio 2012 per partecipazione a un’associazione di tipo mafioso, commessa con condotta perdurante, e la condanna del 25 marzo 2024 per una rapina commessa il 13 ottobre 2010: sottrazione di un orologio Rolex a una persona residente nel Nord Italia, che si trovava occasionalmente a Ercolano. Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che la rapina fosse estemporanea e non collegata alle attività del clan, e che mancassero elementi idonei a dimostrare una programmazione unitaria. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, tutti per violazione di legge e vizio di motivazione: ha censurato il rilievo attribuito alla mancata contestazione dell’aggravante mafiosa nella rapina, sostenendo che tale aggravante non è necessaria per riconoscere la continuazione; ha contestato la valutazione secondo cui la comune appartenenza al sodalizio del ricorrente e del correo non dimostrava un disegno criminoso unitario; ha infine sostenuto che conversazioni intercettate e le dichiarazioni del correo, poi collaboratore, dimostrassero che il clan aveva autorizzato la rapina. Ha inoltre censurato la rilevanza attribuita alla provenienza della persona offesa e alla presenza casuale a Ercolano con un orologio di valore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il primo motivo e la censura relativa alla casuale presenza della persona offesa a Ercolano, e inammissibili le doglianze concernenti la comune appartenenza del correo al sodalizio e l’asserita autorizzazione del clan. La mancanza dell’aggravante mafiosa è stata ritenuta un elemento non irragionevole per valutare la genesi della volizione criminale; la mera identità tra il correo e un componente dell’associazione non dimostrava un programma comune, potendo i reati essere stati progettati separatamente. Anche la presenza casuale della persona offesa con un orologio di valore è stata considerata un elemento compatibile con l’estemporaneità della rapina. Infine, anche assumendo che le intercettazioni si riferissero alla rapina, la sua autorizzazione da parte del clan non sarebbe stata sufficiente: occorreva che il reato fosse programmato, almeno nelle linee essenziali, al momento dell’ingresso nell’associazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Con sentenza del Tribunale di Napoli del 22 febbraio 2012, per reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. commesso con condotta perdurante;

    La norma identifica il reato associativo oggetto della condanna rispetto alla quale era richiesta la continuazione; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.

  • art. 628 c.p.

    Con sentenza del Tribunale di Napoli del 25 marzo 2024, per reato di cui all’art. 628 cod. pen. commesso il 13 ottobre 2010;

    La norma identifica il reato di rapina oggetto della seconda condanna; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede una verifica concreta delle singole causali dei reati e della loro riconducibilità a un medesimo disegno criminoso; la mancanza dell’aggravante della finalità di agevolazione mafiosa può costituire un elemento non irragionevole di tale valutazione, pur non essendo di per sé un requisito necessario per la continuazione.
  • La mera appartenenza del correo di un reato alla stessa associazione criminale dell’imputato non dimostra che il reato sia stato concepito nell’ambito del programma associativo, perché resta compatibile con una progettazione separata.
  • La casuale occasione del reato e le caratteristiche contingenti della persona offesa o dell’oggetto sottratto possono essere valutate come elementi indicativi dell’estemporaneità della volizione criminale, che può escludere la riconducibilità dei reati a un disegno criminoso unitario.
  • L’autorizzazione di un reato da parte dell’associazione non basta, da sola, a dimostrare la continuazione tra il reato-fine e la partecipazione associativa: il reato deve risultare programmato, almeno nelle linee essenziali, al momento dell’ingresso nell’associazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioReati contro la PA
IstitutiContinuazione

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