Cassazione Penale, Ordinanza n. 45170/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione impugnata nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, compreso il diniego della sospensione condizionale della pena, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che, decidendo dopo un precedente annullamento per nullità della notifica del decreto di citazione in appello, aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado resa all'esito di giudizio abbreviato. In primo grado era stata affermata la responsabilità per falsità personale e per un reato in materia di falsità documentale, poi riqualificato in appello come uso di atto falso in concorso con falsità in atto pubblico. Il ricorso deduceva un solo motivo: la mancanza di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva motivato il diniego valorizzando il dato che, pur formalmente incensurato, l'imputato era stato arrestato cinque volte, aveva altri procedimenti pendenti ed era solito usare numerosi alias, condotta sintomatica della scarsa affidabilità prognostica e della possibile reiterazione delittuosa.
Norme richiamate
norma posta a base del capo originario contestato e oggetto di responsabilità affermata in primo grado
norma posta a base del capo originario contestato in primo grado, poi riqualificato in appello
norme richiamate per la riqualificazione del capo b) operata dalla Corte di appello
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo quando il giudice di merito esprima una prognosi negativa sull'astensione futura dal reato sulla base di elementi concreti desumibili dalla personalità dell'imputato e dal suo pregresso comportamento.
- Ai fini della sospensione condizionale, anche un imputato formalmente incensurato può vedersi negato il beneficio se emergono plurimi arresti, procedimenti pendenti e condotte di reiterata utilizzazione di alias, poiché tali dati sono indicativi della volontà di sottrarsi agli accertamenti di polizia e giudiziari.
- In sede di legittimità, la censura di mancanza di motivazione sul diniego di un beneficio può essere respinta come manifestamente infondata quando la sentenza impugnata contenga una motivazione non apparente e coerente con la giurisprudenza consolidata.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, oltre alla condanna alle spese, l'applicazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti ritenuti equi dalla Corte.
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