Cassazione Penale, Ordinanza n. 19156/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi proposti da imputati contro una sentenza della Corte d'appello. Il primo ricorrente contestava l'aumento di pena disposto per la continuazione con un ulteriore episodio di detenzione a fini di spaccio di 31 grammi di hashish, sostenendo in sostanza l'insufficienza della motivazione sul relativo aumento. Il secondo ricorrente contestava, da un lato, il riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, sotto il profilo della sua consapevolezza circa la destinazione dello stupefacente e, dall'altro, l'esclusione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo non specifico, perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, il quale aveva valorizzato la detenzione e custodia, nell'abitazione dell'imputato, di circa sei chilogrammi di cocaina, dai quali erano ricavabili 39.535 dosi, nonché l'intenso odore di cocaina presente nell'abitazione. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sull'art. 114 c.p., poiché la custodia dello stupefacente costituiva una condotta indispensabile e insostituibile, incompatibile con una partecipazione minima. Quanto all'altro ricorrente, la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'aumento per continuazione, fondata sulla gravità del fatto, sul quantitativo di stupefacente e sugli elementi di personalità, inclusa la recidiva riconosciuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto non specifica la censura relativa alla consapevolezza dell'aggravante, manifestamente infondata quella sull'esclusione dell'attenuante della minima partecipazione e manifestamente infondata la censura sulla motivazione dell'aumento di pena per la continuazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno, secondo il dispositivo riferito ai ricorrenti, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte conferma la valutazione di merito sulla consapevolezza dell'imputato rispetto alla circostanza aggravante, ritenendo non manifestamente illogica la motivazione fondata sulla custodia, nell'abitazione, di un rilevante quantitativo di cocaina e sull'intenso odore dello stupefacente.
La motivazione di merito sul profilo soggettivo dell'aggravante è ritenuta rispettosa della disciplina sulla conoscenza o conoscibilità delle circostanze aggravanti.
L'attenuante della minima partecipazione è incompatibile con una condotta di custodia dello stupefacente quando essa costituisce contributo indispensabile e insostituibile alla realizzazione del reato.
Per motivare la pena e i singoli aumenti per continuazione è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, quali gravità del fatto, quantità dello stupefacente ed elementi di personalità.
La motivazione dell'aumento per la continuazione può essere validamente espressa mediante il riferimento agli elementi di cui all'art. 133 c.p., senza necessità di una disamina analitica ulteriore quando il percorso argomentativo sia congruo.
Massime di principio
- La censura di legittimità è priva di specificità quando si limita a riprodurre questioni già esaminate e adeguatamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata.
- La consapevolezza dell'imputato rispetto a una circostanza aggravante può essere desunta da elementi oggettivi univocamente valorizzati dal giudice di merito; la motivazione non è censurabile in cassazione se non presenta manifesta illogicità.
- L'attenuante della minima partecipazione non è riconoscibile quando il contributo dell'imputato, consistente nella custodia dello stupefacente, sia indispensabile e insostituibile per la realizzazione del reato.
- Nel determinare la pena e gli aumenti per la continuazione, il giudice di merito può motivare mediante un congruo riferimento agli elementi dell'art. 133 c.p., tra cui la gravità del fatto, il quantitativo di stupefacente e gli elementi di personalità dell'imputato; non è necessaria una motivazione analitica autonoma per ogni segmento di pena.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze risultano manifestamente infondate o non specifiche e la motivazione della sentenza impugnata è immune da vizi manifesti.
Come è indicizzato
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