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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32398/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 5 marzo 2021. L'unico motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità prevista dall'art. 62, n. 4, c.p., nonché il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti sull'aggravante. Dalla decisione non emergono ulteriori elementi sulla fattispecie concreta, sul reato-base contestato o sull'aggravante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo è manifestamente infondato. Ha ritenuto conforme all'indirizzo consolidato la valutazione della Corte d'appello sul giudizio di comparazione tra circostanze, trattandosi di apprezzamento discrezionale riservato al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo se arbitrario o illogico. È stata ritenuta sufficiente la motivazione fondata sull'equivalenza delle circostanze quale soluzione idonea ad assicurare l'adeguatezza della pena concreta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, c.p.

    Prevede l'attenuante relativa all'avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità; nel caso esaminato il mancato riconoscimento dell'attenuante non è stato ritenuto censurabile in sede di legittimità.

  • art. 62-bis c.p.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche; il loro mancato riconoscimento rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito, nei limiti del controllo di non arbitrarietà e non illogicità.

Massime di principio

  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti costituisce espressione della discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando non risulti arbitrario o sorretto da motivazione illogica.
  • È sufficiente, per motivare il giudizio di equivalenza tra circostanze, indicare che tale soluzione è ritenuta la più idonea ad assicurare l'adeguatezza della pena concretamente irrogata.
  • Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato quando si limita a contestare il mancato riconoscimento o la mancata prevalenza di circostanze attenuanti senza evidenziare arbitrarietà o illogicità della motivazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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