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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17666/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 28/09/2023 che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del 20/07/2023 che non aveva revocato la misura cautelare (originariamente arresti domiciliari poi sostituiti con obbligo di presentazione alla P.G.). Scidone era indagato per i reati di cui agli artt. 512-bis e 648-bis c.p., contestato di aver occultato la reale titolarità della società "Aurora" in favore di Vincenzo Giorgi (presunto titolare di fatto e personaggio coinvolto in associazione di narcotraffico) per eludere misure di prevenzione e agevolare il reimpiego/trasferimento di proventi illeciti. Il ricorrente contestava la valutazione degli indizi: sosteneva di aver effettivamente investito 250.000 euro nell'acquisto della società, che l'operazione a favore del Giorgi (successivo acquisto dell'80% e accollo di un debito di oltre 180.000 euro) dimostrava la non simulazione, che le intercettazioni erano state male interpretate e che mancavano elementi di dolo specifico e di esigenze cautelari, anche in considerazione della sua incensuratezza.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata. Motivazione: il Tribunale non aveva tenuto conto della decisione precedente di questa Corte (sentenza n. 45707/2023) e non aveva esaminato adeguatamente le censure difensive e la documentazione probatoria (compresa la concatenazione delle operazioni economiche e l'acquisto successivo delle quote da parte del Giorgi). La Corte ha disposto che sia compiuto un nuovo esame e ha assorbito le censure sulle esigenze cautelari, rimettendo gli atti per un nuovo giudizio che colmi le lacune della motivazione alla luce dei principi fissati nella citata sentenza.

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen.

    Delitto di trasferimento fraudolento di valori (intestazione fittizia): si richiede dolo specifico volto a eludere norme di prevenzione o a agevolare la commissione di delitti patrimoniali; la Corte ha richiamato che il dolo specifico è elemento indefettibile per la fattispecie.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma collegata alla disciplina del riciclaggio; richiamata nella contestazione per la finalità di reimpiego/riciclaggio dei proventi illeciti.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma richiamata insieme alle altre relative ai reati patrimoniali collegati a proventi illeciti; citata nel quadro delle fattispecie che il trasferimento fraudolento può agevolare.

  • art. 648-ter cod. pen.

    Ulteriore norma richiamata nel gruppo di reati relativi all'impiego o trasferimento di proventi illeciti; richiede valutazione anche dell'economicità dell'operazione nel quadro del reato di riciclaggio.

  • art. 61-bis cod. pen.

    Aggravante richiamata nella imputazione, indicata come circostanza aggravante in relazione alla partecipazione o all'agevolazione di attività illecite (come qui connesse al narcotraffico).

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato in relazione alla sintesi dei motivi di impugnazione da parte del difensore; regola i limiti della sintetica esposizione dei motivi ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Se interviene una pronuncia di legittimità favorevole al ricorrente, il giudice che riconsidera il caso deve riesaminare compiutamente le censure difensive e la prova prodotta, non limitandosi a richiamare decisioni precedenti.
  • Per i reati di "intestazione fittizia" e trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) è essenziale provare il dolo specifico: non basta la presenza di rapporti o contatti tra le parti, occorre dimostrare l'intento di eludere misure di prevenzione o di agevolare reimpiego di proventi illeciti.
  • Operazioni formali (es. indicazione di un prezzo simbolico di 1 euro) non sono di per sé decisive: va valutata la concatenazione economica delle operazioni (pagamenti effettivi, accollo debiti, vantaggi economici) e l'effettiva economicità dell'operazione per stabilire se si sia trattato di una simulazione.
  • La successiva acquisizione effettiva di quote da parte del presunto beneficiario (qui il Giorgi) può contraddire la tesi della simulazione e deve essere valutata nel suo impatto sul dolo e sulla continuità della condotta illecita.
  • Quando le operazioni si svolgono all'estero, il giudice deve considerare anche la rilevanza e la conformità della documentazione estera rispetto alla normativa locale e al contesto economico giuridico in cui l'operazione è avvenuta.
  • Le esigenze cautelari non possono fondarsi esclusivamente sulla gravità del reato: il giudice deve valutare elementi concreti di pericolosità e il quadro indiziario, specialmente se l'indagato è incensurato.
  • In fase di riesame cautelare il Tribunale deve motivare esaurientemente il rigetto, confrontando punto per punto le deduzioni difensive e la documentazione probatoria, per evitare che la decisione risulti insufficiente e suscettibile di annullamento.

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