Cassazione Penale, Sentenza n. 17666/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 28/09/2023 che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del 20/07/2023 che non aveva revocato la misura cautelare (originariamente arresti domiciliari poi sostituiti con obbligo di presentazione alla P.G.). Scidone era indagato per i reati di cui agli artt. 512-bis e 648-bis c.p., contestato di aver occultato la reale titolarità della società "Aurora" in favore di Vincenzo Giorgi (presunto titolare di fatto e personaggio coinvolto in associazione di narcotraffico) per eludere misure di prevenzione e agevolare il reimpiego/trasferimento di proventi illeciti. Il ricorrente contestava la valutazione degli indizi: sosteneva di aver effettivamente investito 250.000 euro nell'acquisto della società, che l'operazione a favore del Giorgi (successivo acquisto dell'80% e accollo di un debito di oltre 180.000 euro) dimostrava la non simulazione, che le intercettazioni erano state male interpretate e che mancavano elementi di dolo specifico e di esigenze cautelari, anche in considerazione della sua incensuratezza.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata. Motivazione: il Tribunale non aveva tenuto conto della decisione precedente di questa Corte (sentenza n. 45707/2023) e non aveva esaminato adeguatamente le censure difensive e la documentazione probatoria (compresa la concatenazione delle operazioni economiche e l'acquisto successivo delle quote da parte del Giorgi). La Corte ha disposto che sia compiuto un nuovo esame e ha assorbito le censure sulle esigenze cautelari, rimettendo gli atti per un nuovo giudizio che colmi le lacune della motivazione alla luce dei principi fissati nella citata sentenza.
Norme richiamate
Delitto di trasferimento fraudolento di valori (intestazione fittizia): si richiede dolo specifico volto a eludere norme di prevenzione o a agevolare la commissione di delitti patrimoniali; la Corte ha richiamato che il dolo specifico è elemento indefettibile per la fattispecie.
Norma collegata alla disciplina del riciclaggio; richiamata nella contestazione per la finalità di reimpiego/riciclaggio dei proventi illeciti.
Norma richiamata insieme alle altre relative ai reati patrimoniali collegati a proventi illeciti; citata nel quadro delle fattispecie che il trasferimento fraudolento può agevolare.
Ulteriore norma richiamata nel gruppo di reati relativi all'impiego o trasferimento di proventi illeciti; richiede valutazione anche dell'economicità dell'operazione nel quadro del reato di riciclaggio.
Aggravante richiamata nella imputazione, indicata come circostanza aggravante in relazione alla partecipazione o all'agevolazione di attività illecite (come qui connesse al narcotraffico).
Richiamato in relazione alla sintesi dei motivi di impugnazione da parte del difensore; regola i limiti della sintetica esposizione dei motivi ai fini della decisione.
Massime di principio
- Se interviene una pronuncia di legittimità favorevole al ricorrente, il giudice che riconsidera il caso deve riesaminare compiutamente le censure difensive e la prova prodotta, non limitandosi a richiamare decisioni precedenti.
- Per i reati di "intestazione fittizia" e trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) è essenziale provare il dolo specifico: non basta la presenza di rapporti o contatti tra le parti, occorre dimostrare l'intento di eludere misure di prevenzione o di agevolare reimpiego di proventi illeciti.
- Operazioni formali (es. indicazione di un prezzo simbolico di 1 euro) non sono di per sé decisive: va valutata la concatenazione economica delle operazioni (pagamenti effettivi, accollo debiti, vantaggi economici) e l'effettiva economicità dell'operazione per stabilire se si sia trattato di una simulazione.
- La successiva acquisizione effettiva di quote da parte del presunto beneficiario (qui il Giorgi) può contraddire la tesi della simulazione e deve essere valutata nel suo impatto sul dolo e sulla continuità della condotta illecita.
- Quando le operazioni si svolgono all'estero, il giudice deve considerare anche la rilevanza e la conformità della documentazione estera rispetto alla normativa locale e al contesto economico giuridico in cui l'operazione è avvenuta.
- Le esigenze cautelari non possono fondarsi esclusivamente sulla gravità del reato: il giudice deve valutare elementi concreti di pericolosità e il quadro indiziario, specialmente se l'indagato è incensurato.
- In fase di riesame cautelare il Tribunale deve motivare esaurientemente il rigetto, confrontando punto per punto le deduzioni difensive e la documentazione probatoria, per evitare che la decisione risulti insufficiente e suscettibile di annullamento.
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