Cassazione Penale, Ordinanza n. 28680/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva solo ridotto la pena ma confermato la sua responsabilità per il reato di falsità personale aggravata. La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure, perché ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso: la sentenza d'appello era stata pronunciata in camera di consiglio non partecipata, la motivazione era stata depositata oltre il termine di novanta giorni, la notifica era avvenuta il 3 luglio 2024 e il termine di quarantacinque giorni per impugnare, senza aumento di quindici giorni, scadeva il 18 settembre 2024; il ricorso era invece stato presentato il 30 settembre 2024. La questione centrale era quindi la corretta individuazione del termine per il ricorso per cassazione e l'inapplicabilità dell'aumento di quindici giorni previsto per il giudicato in assenza nei casi di trattazione camerale non partecipata in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo. Ha precisato che, nel giudizio di secondo grado trattato in camera di consiglio non partecipata, a seguito di appello dell'imputato presente in primo grado e in assenza di tempestiva istanza di partecipazione, non opera l'aumento di quindici giorni del termine per impugnare previsto per il giudicato in assenza. Conseguentemente ha applicato l'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. e, ex art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indicato quale reato oggetto della condanna confermata in appello; la Cassazione non ne esamina il merito.
Richiamato come aggravante applicata al reato contestato; non oggetto di autonoma valutazione in questa ordinanza.
Norma che consente la trattazione in camera di consiglio senza intervento delle parti nel giudizio di secondo grado, richiamata per qualificare il rito seguito in appello.
Stabilisce il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, che nel caso di specie è stato superato.
art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.
Prevede il termine di quarantacinque giorni per proporre impugnazione, decorso dalla notifica della sentenza.
Richiamato per individuare la data di decorrenza del termine di impugnazione dalla notifica della sentenza.
Ritenuto non applicabile l'aumento di quindici giorni del termine di impugnazione, poiché l'appellante non era da considerarsi giudicato in assenza nel procedimento camerale non partecipato.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Base normativa per dichiarare inammissibile il ricorso tardivo.
Richiamato per la declaratoria de plano dell'inammissibilità.
Fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso proposto oltre il termine di legge è inammissibile e la Corte può rilevarne la tardività anche de plano.
- Quando l'appello dell'imputato è definito in camera di consiglio non partecipata, senza che sia stata proposta tempestiva istanza di partecipazione, l'imputato non può essere considerato "giudicato in assenza" ai fini dell'aumento di quindici giorni del termine per impugnare.
- Il termine per ricorrere per cassazione decorre dalla notificazione della sentenza e va calcolato secondo la disciplina ordinaria, salvo che ricorrano i presupposti specifici per la proroga prevista per il giudicato in assenza.
- L'inammissibilità manifesta del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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