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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28680/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva solo ridotto la pena ma confermato la sua responsabilità per il reato di falsità personale aggravata. La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure, perché ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso: la sentenza d'appello era stata pronunciata in camera di consiglio non partecipata, la motivazione era stata depositata oltre il termine di novanta giorni, la notifica era avvenuta il 3 luglio 2024 e il termine di quarantacinque giorni per impugnare, senza aumento di quindici giorni, scadeva il 18 settembre 2024; il ricorso era invece stato presentato il 30 settembre 2024. La questione centrale era quindi la corretta individuazione del termine per il ricorso per cassazione e l'inapplicabilità dell'aumento di quindici giorni previsto per il giudicato in assenza nei casi di trattazione camerale non partecipata in appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo. Ha precisato che, nel giudizio di secondo grado trattato in camera di consiglio non partecipata, a seguito di appello dell'imputato presente in primo grado e in assenza di tempestiva istanza di partecipazione, non opera l'aumento di quindici giorni del termine per impugnare previsto per il giudicato in assenza. Conseguentemente ha applicato l'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. e, ex art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso proposto oltre il termine di legge è inammissibile e la Corte può rilevarne la tardività anche de plano.
  • Quando l'appello dell'imputato è definito in camera di consiglio non partecipata, senza che sia stata proposta tempestiva istanza di partecipazione, l'imputato non può essere considerato "giudicato in assenza" ai fini dell'aumento di quindici giorni del termine per impugnare.
  • Il termine per ricorrere per cassazione decorre dalla notificazione della sentenza e va calcolato secondo la disciplina ordinaria, salvo che ricorrano i presupposti specifici per la proroga prevista per il giudicato in assenza.
  • L'inammissibilità manifesta del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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