Cassazione Civile, Ordinanza n. 26379/2021 del 29/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa all'IRAP per l'anno d'imposta 2011. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva rigettato l'appello del contribuente avverso la decisione di primo grado. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, ma non si è costituito mediante deposito del ricorso notificato alla controparte in cancelleria. Nel procedimento in Cassazione, l'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La Corte ha rilevato d'ufficio il mancato deposito del ricorso notificato, dichiarando l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 1, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito, presso la cancelleria della Corte, del ricorso notificato alla controparte, come richiesto dall'art. 369, comma 1, c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite, rilevando d'ufficio l'omessa costituzione del ricorrente. È stato escluso l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per insussistenza dei presupposti, in ragione del mancato deposito del ricorso da parte del ricorrente.
Norme richiamate
art. 369, comma 1, c.p.c.
mancato deposito del ricorso notificato presso la Cancelleria di questa Corte
Il deposito del ricorso notificato in cancelleria è condizione di procedibilità del ricorso per cassazione; la sua omissione comporta l'improcedibilità rilevabile d'ufficio.
art. 380-bis c.p.c.
procedimento ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.
La causa è stata definita in camera di consiglio con il rito accelerato previsto per la trattazione del ricorso in sede camerale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater
La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato per mancanza dei presupposti, collegata all'omesso deposito del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il deposito in cancelleria dell'atto notificato alla controparte è adempimento essenziale di procedibilità; la sua omissione determina l'improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità per mancato deposito del ricorso notificato può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione.
- In caso di improcedibilità del ricorso per cassazione, la Corte può compensare le spese di lite, specie ove il vizio sia rilevato d'ufficio e la controparte si sia solo difesa con controricorso.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando difettino i presupposti normativi connessi alla definizione del giudizio in ragione del vizio processuale riscontrato.
Come è indicizzato
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