Sentenza del 22/06/2022 n. 20077 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva recuperato a carico della società la differenza tra l'IVA agevolata al 4% applicata sugli acconti ricevuti in sede di contratti preliminari e l'IVA nella misura ordinaria, sostenendo che i promittenti acquirenti non avevano dichiarato nei contratti preliminari di volersi avvalere dell'agevolazione. La società aveva impugnato l'avviso ottenendo accoglimento in primo grado; la CTR aveva però accolto l'appello dell'Agenzia. La contribuente ha poi proposto ricorso per cassazione e infine ricorso per revocazione, deducendo soprattutto la violazione dei principi di neutralità, effettività e proporzionalità della Direttiva IVA e lamentando che la Corte non aveva esaminato il sesto motivo del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione, in sede di revoca, ha ritenuto ammissibile il ricorso per revocazione perché la sentenza precedente non aveva esaminato il sesto motivo di cassazione. Sul merito ha accolto tale motivo: obbligare il soggetto passivo a versare sull'acconto un'IVA superiore a quella effettivamente percepita (per poi rettificarla in seguito) contrasta con il principio di neutralità dell'IVA e con il meccanismo di rettifica previsto dall'art. 26 D.P.R. 633/1972 e dall'art. 90 della Direttiva IVA. Ne consegue l'illegittimità della pretesa impositiva e delle eventuali sanzioni. La sentenza della CTR Lazio è cassata e, decidendo nel merito, è accolto il ricorso originario della società. È però dichiarata inammissibile la richiesta della società di restituzione delle somme già riscosse dall'Agenzia nella sede di legittimità; le spese dei gradi di merito sono compensate, mentre la Corte condanna l'Agenzia delle entrate alle spese dei due giudizi di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26
Disciplina il meccanismo di variazione dell'imponibile o dell'imposta (rettifiche) e prevede la possibilità di adeguamento dell'IVA; la Corte interpreta che l'applicazione meccanica della variazione sull'acconto, imponendo inizialmente IVA superiore a quella effettiva, è incompatibile con il principio che l'amministrazione non può esigere IVA su importi non percepiti dal soggetto passivo.
Direttiva IVA (art. 90 della Direttiva 2006/112/CE)
Introduce il congegno di rettifica dell'imposta; conforme al principio di neutralità dell'IVA. La Corte richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia afferma che la normativa nazionale non può tradursi in un 'solve et repete' che faccia pagare all'operatore IVA su somme non effettivamente percepite.
D.P.R. 26 febbraio 1986, n. 131, Allegata Tariffa, parte prima, comma 2, nota II-bis
"In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui al comma 1, lett. a), b) e c), comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare"
La Corte osserva che la norma collega la rilevanza della dichiarazione al momento in cui si realizza l'effetto traslativo (il contratto definitivo); la possibilità di dichiarare nel preliminare non equivale a far sorgere l'effetto traslativo in quel momento, quindi non giustifica l'imposizione immediata di IVA maggiore sugli acconti se al definitivo risulta il diritto all'agevolazione.
Art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c. (norme procedimento di revocazione)
Usate per fondare l'ammissibilità della revocazione per errore di fatto consistente nella mancata lettura/valutazione di un motivo di cassazione già depositato; la Corte ha ritenuto sussistente errore revocatorio.
Art. 389 c.p.c. e art. 384 c.p.c. (limiti della Cassazione)
Richiamati per affermare l'inammissibilità, in sede di legittimità, di una pronuncia di restituzione delle somme; la Corte non può pronunciarsi sulla restituzione anche quando decide la causa nel merito dopo cassazione.
Massime di principio
- Se gli acquirenti hanno diritto all'agevolazione IVA e tale diritto risulta compiutamente dal contratto definitivo (e gli acquirenti ne rendono dichiarazione nel definitivo), gli acconti ricompresi nel prezzo non devono essere soggetti, in via definitiva, a una pretesa di IVA più elevata seguita da successiva rettifica: imporre inizialmente IVA superiore su somme non effettivamente percepite contrasta con il principio di neutralità dell'IVA (divieto di 'solve et repete').
- La possibilità normativa di rendere la dichiarazione già nel contratto preliminare non trasferisce l'effetto traslativo al preliminare; la rilevanza per l'agevolazione si riferisce al momento del trasferimento (atto definitivo). In presenza di dichiarazione e requisiti al definitivo, gli acconti devono essere considerati tassati secondo la misura corretta collegata all'operazione finale.
- Il venditore che abbia ricevuto acconti non dovrebbe essere costretto a versare IVA su somme maggiori qualora, al momento del definitivo, risulti il diritto all'agevolazione: l'amministrazione può utilizzare i meccanismi di rettifica solo nei limiti e secondo i principi fissati dalla normativa nazionale ed europea, senza creare un indebito onere finanziario temporaneo al soggetto passivo.
- In caso di contrasto tra applicazione nazionale e principi della Direttiva IVA (neutralità, effettività, proporzionalità), il contribuente può impugnare l'atto e, se necessario, dedurre violazioni di diritto unionale; ove sussistano profili interpretativi rilevanti, può essere valutata la rimessione al giudice comunitario.
- Le domande di restituzione di somme riscosse dall'amministrazione non sono decidibili in via di legittimità dalla Corte di cassazione: anche annullando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, la Corte non può pronunciarsi sulla restituzione in mancanza di specifica previsione.
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