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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32237/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di furto di un'autovettura sottoposta a fermo amministrativo e custodita nell'area doganale di San Giorgio di Nogaro; il ricorrente ha dedotto che la sua espulsione dal territorio dello Stato (decreto di espulsione emesso dal Tribunale di sorveglianza di Venezia) costituiva un legittimo impedimento a comparire e quindi imponeva l'adozione di provvedimenti processuali favorevoli (sentenza predibattimentale di proscioglimento o riconoscimento del legittimo impedimento). Ha altresì sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 d.lgs. 286/1998 per violazione degli artt. 24, 111 Cost., dell'art. 6 CEDU e dell'art. 10 Cost., sostenendo che l'espulsione non prevede le conseguenze processuali adeguate rispetto ad altri istituti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'avvenuta espulsione non costituisce legittimo impedimento per l'imputato straniero, richiamando l'art. 17 d.lgs. 286/1998 che autorizza il rientro temporaneo in Italia per l'esercizio del diritto di difesa e la giurisprudenza consolidata in proposito; ha respinto la questione di legittimità costituzionale come non rilevante e manifestamente infondata, evidenziando la diversa disciplina e finalità delle norme citate (art. 13 comma 3-quater, art. 10-bis, art. 16 d.lgs. 286/1998) e la legittimità della scelta legislativa di regolamentare diversamente varie ipotesi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'art. 178 lett. c) come norma pertinente alla disciplina del legittimo impedimento; la Corte non ha ritenuto che la sua richiamata applicazione giustifichi l'ammissibilità del ricorso, confermando che l'espulsione non integra un impedimento legittimo.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in tema di impedimenti e comparizione; la Corte ha ritenuto irrilevante l'argomentazione perché l'espulsione non impedisce in concreto la partecipazione al processo in quanto previsto l'istituto dell'autorizzazione al rientro.

  • art. 17 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286

    La Corte interpreta questa disposizione nel senso che lo straniero espulso e parte sottoposta a procedimento penale puo essere autorizzato dal questore a rientrare temporaneamente in Italia per l'esercizio del diritto di difesa; pertanto l'espulsione non determina di per sé un legittimo impedimento.

  • art. 16 d.lgs. 286/1998

    Norma che prevede l'espulsione in luogo dell'esecuzione di pena detentiva fino a due anni; la Corte ha ritenuto che la disposizione non imponga automaticamente conseguenze processuali come la pronuncia di non luogo a procedere e che la sua diversa regolazione rispetto ad altri istituti non sia incostituzionale.

  • art. 13 comma 3-quater d.lgs. 286/1998

    Norma applicabile a ipotesi specifiche che prevede che, acquisita la prova dell'espulsione, il giudice possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando il cittadino straniero non sia ancora stato citato per il giudizio; la Corte la distingue dall'ipotesi del ricorrente, per la diversa fase procedimentale e funzione.

  • art. 10-bis d.lgs. 286/1998

    Norma riferita esclusivamente al reato di ingresso e soggiorno illegale; la Corte la considera non applicabile al caso di recidiva esplicata come misura alternativa alla detenzione per altri reati.

  • artt. 24, comma 2; 111, commi 2-3 Cost.; art. 6 CEDU; art. 10 Cost.

    Norme richiamate nella questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente (diritto di difesa, giusto processo, tutela dei diritti). La Corte ha ritenuto la questione non rilevante e manifestamente infondata alla luce della specifica disciplina normativa e della possibilità di autorizzazione al rientro.

Massime di principio

  • L'espulsione di per sé non costituisce un legittimo impedimento all'apparizione dell'imputato straniero: la normativa prevede strumenti amministrativi (art. 17 d.lgs. 286/1998) per ottenere il rientro temporaneo finalizzato all'esercizio del diritto di difesa.
  • Il soggetto espulso ha l'onere di attivarsi (direttamente o tramite difensore) per ottenere l'autorizzazione al rientro; l'inerzia non esonera dalla partecipazione al processo.
  • Le diverse norme sull'espulsione e sulle conseguenze processuali (art. 13 comma 3-quater, art. 10-bis, art. 16) operano in contesti differenti: occorre valutare la fase processuale e il tipo di reato per determinare effetti processuali specifici.
  • Una questione di legittimità costituzionale basata sulla differente disciplina delle ipotesi di espulsione difficilmente prevale se il legislatore ha adottato scelte di politica criminale ragionevoli e differenziate tra tipologie di reato e fasi procedurali.
  • In casi analoghi, il difensore dovrebbe documentare tempestivamente e proattivamente le richieste al Questore per il rientro temporaneo o valutare strumenti procedurali alternativi (istanze, memorie, richieste di rinvio) per tutelare il diritto di difesa.

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