Cassazione Penale, Ordinanza n. 06937/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 10/05/2024. I motivi dedotti erano due: con il primo e il secondo si denunciavano vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata applicazione di una causa di non punibilità e alla ritenuta eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte ha però rilevato che tali censure erano generiche, perché formulate in modo meramente evocativo e prive di una effettiva critica argomentata alla decisione impugnata; inoltre le questioni erano indeducibili in cassazione perché non risultavano mai sottoposte al vaglio della Corte di appello.
Norme richiamate
La causa di non punibilità evocata nel ricorso viene richiamata solo come oggetto della censura; la Corte non entra nel merito perché la doglianza è ritenuta generica e non deducibile.
I motivi di ricorso per cassazione devono contenere una censura effettiva e specifica; non sono ammissibili doglianze generiche o meramente evocative, né questioni non devolute al giudice di appello.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità, i motivi di ricorso devono essere specifici e autosufficienti: non basta evocare un vizio di motivazione o di violazione di legge senza indicare puntualmente gli errori della decisione impugnata.
- Le questioni che non siano state previamente devolute al giudice di appello non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione, pena l'inammissibilità del ricorso.
- La deduzione della mancata applicazione di una causa di non punibilità o della eccessività della pena richiede una censura concreta della motivazione di merito; la mera riproposizione assertiva della doglianza non consente il sindacato di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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