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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31056/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società cooperativa agricola impugnava un avviso di accertamento con cui l’Ufficio chiedeva il recupero di un credito IVA indicato in dichiarazione, relativo all’acquisto di beni strumentali. In primo grado il ricorso era stato accolto sul rilievo che l’Amministrazione non avesse verificato se il credito fosse stato effettivamente utilizzato. In appello la CTR aveva ribaltato la decisione, ritenendo errata la pretesa di porre a carico dell’Ufficio la prova negativa della non debenza del rimborso/credito. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sull’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Agenzia per violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992; 2) nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che la CTR avesse travisato la pretesa erariale, qualificando la controversia come recupero di un rimborso IVA non dovuto anziché come contestazione del credito IVA riportato in dichiarazione. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l’appello dell’Ufficio era specifico ai fini dell’art. 53 d.lgs. 546/1992, ma ha accolto il secondo, rilevando che, se non risultava contestato il mancato riconoscimento del rimborso e non emergeva l’effettivo utilizzo in compensazione del credito, spettava all’Amministrazione dedurre e provare tale utilizzazione per sostenere la legittimità del recupero.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di rinvio è stata disposta affinché il giudice di merito verifichi se l’Amministrazione finanziaria abbia dato prova dell’effettiva utilizzazione, da parte della contribuente, del credito IVA inserito nella dichiarazione dei redditi del 2009.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato solo per la procura speciale apposta su foglio separato e materialmente congiunta al ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    utilizzato come parametro della nullità per omessa pronuncia e per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale vizio dedotto in cassazione per nullità della sentenza impugnata.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    la Corte afferma che, nel processo tributario, è sufficiente un appello che ribadisca e riproponga le ragioni già poste a sostegno dell’atto impugnato, sicché l’eccezione di inammissibilità per difetto di specificità era infondata.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato a sostegno dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

  • art. 384 c.p.c.

    interpretato in chiave costituzionalmente orientata per consentire alla Corte, in presenza di omessa pronuncia su motivo infondato e senza ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito evitando il rinvio.

  • art. 20, comma 4, decreto n. 567 del 28.12.1993

    menzionato dalla ricorrente come base del dedotto (implicito) diniego di rimborso IVA per mancata esecuzione entro 60 giorni.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’appello dell’Amministrazione è specifico ai sensi dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 quando ripropone le ragioni già poste a sostegno della legittimità dell’atto impugnato e censura la decisione di primo grado, poiché il gravame ha natura devolutiva piena e non è limitato alla denuncia di singoli vizi formali.
  • La Corte di cassazione, in presenza di omessa pronuncia su un motivo di gravame, può evitare la cassazione con rinvio e decidere nel merito se la questione non esaminata è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, in ossequio ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
  • Quando la controversia verte sul recupero di un credito o rimborso fiscale, non basta affermare in astratto la non spettanza del credito: se il contribuente contesta che esso sia stato effettivamente utilizzato, spetta all’Amministrazione allegare e provare l’avvenuta compensazione o altro utilizzo idoneo a fondare la pretesa recuperatoria.
  • Il giudice tributario non può fondare la decisione su un travisamento dell’oggetto della pretesa impositiva: la corretta identificazione tra rimborso richiesto, credito riportato in dichiarazione e credito effettivamente compensato è decisiva ai fini della verifica della legittimità dell’azione dell’Ufficio.
  • La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato può configurarsi anche quando l’errata interpretazione della domanda o della pretesa amministrativa conduca a un convincimento decisorio non coerente con il contenuto effettivo degli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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