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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30423/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da una proprietaria che sosteneva che alcuni immobili di sua titolarità fossero di fatto interclusi e chiedeva, per accedervi, la costituzione di una servitù di passaggio coattivo e, in via ulteriore, di scarico coattivo; domandava inoltre la demolizione di un fabbricato dei vicini ritenuto edificato sul confine senza titoli edilizi e in violazione delle distanze legali. I convenuti si opponevano e proponevano in via riconvenzionale l'usucapione del diritto di mantenere il manufatto a confine. Il Tribunale rigettava le domande attrici; la Corte d'appello confermava il rigetto. In cassazione la ricorrente deduceva, con i primi due motivi, omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente in relazione all'interclusione e alla violazione dell'art. 1051 c.c., sostenendo che gli immobili fossero inaccessibili e che le opere ipotizzate dal giudice di merito per collegare le porzioni del fondo fossero eccessivamente gravose e pericolose. Con il terzo e quarto motivo denunciava violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibili le censure relative al rigetto della servitù di scarico coattivo e della domanda demolitoria, ritenendo erroneamente che l'atto di appello si limitasse a riproporre le domande senza specifiche critiche alla sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso perché diretti, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità; ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, ritenendo che l'appello contenesse censure sufficientemente specifiche sia sulla domanda di servitù di scarico coattivo sia su quella di demolizione del fabbricato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila, in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1051 c.c.

    La servitù di passaggio coattivo presuppone l'interclusione del fondo considerato unitariamente; non sussiste se è possibile collegare le porzioni del medesimo immobile, senza lavori particolarmente onerosi, alla parte già accessibile dalla pubblica via.

  • art. 1054 c.c.

    Richiamato come base della domanda di costituzione della servitù di passaggio in favore del fondo della ricorrente.

  • art. 1043 c.c.

    Richiamato come base della domanda di servitù di scarico coattivo.

  • art. 342 c.p.c.

    La specificità dei motivi di appello richiede una chiara esposizione delle doglianze contro la sentenza impugnata, sufficiente a far comprendere i punti della decisione censurati e il riesame richiesto; non occorre un progetto alternativo di sentenza né una puntuale confutazione analitica di ogni passaggio motivazionale.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    La decisione è stata assunta nel procedimento camerale semplificato, condividendo la proposta del relatore.

Massime di principio

  • Ai fini della servitù di passaggio coattivo, il fondo va valutato nella sua unità complessiva: se una porzione del medesimo immobile ha accesso alla via pubblica e può essere collegata alle altre porzioni senza opere particolarmente onerose, l'interclusione assoluta è esclusa.
  • La costituzione del passaggio coattivo non può servire a soddisfare mere esigenze di comodità del proprietario, quando non vi siano ostacoli effettivi al transito tra le diverse porzioni del fondo dominante.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle risultanze istruttorie, quando il giudice di merito abbia motivato in modo non illogico e coerente con i principi di diritto applicabili.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è sufficiente che l'appellante individui con chiarezza i capi della sentenza impugnata e i punti della decisione contestati, esponendo le ragioni del dissenso in modo intellegibile; non è necessaria una confutazione formalisticamente analitica né la riproduzione di un modello di sentenza alternativo.
  • Quando il diritto azionato ha natura autodeterminata, la specificità dell'impugnazione va valutata avendo riguardo alla chiara indicazione dei fatti costitutivi e della pretesa sostanziale dedotta, non alla precisa enunciazione delle norme giuridiche invocate.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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