Cassazione Penale, Sentenza n. 9812/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Hasani impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva confermato la condanna di primo grado per rapina pluriaggravata, lesioni aggravate e sequestro di persona (fatti commessi da un gruppo di cinque persone). I motivi di impugnazione principali erano: 1) contestazione del riconoscimento operato dalla persona offesa (Pinochi Milva) e conseguente richiesta di assolvere per dubbio; 2) mancata motivazione sull'aumento di pena per la recidiva; 3) rigetto in appello della richiesta di rinnovazione istruttoria per assumere la testimonianza che avrebbe confermato l'alibi (relazione con una prostituta); 4) omessa o insufficiente valutazione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i motivi addotti attengono a questioni di merito e non a profili di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p. La Corte ha richiamato la pluralità di elementi convergenti che hanno sostenuto la responsabilità dell'imputato (possesso e uso della Skoda usata per la rapina, materiale biologico dell'imputato sul volante, tumefazione del volto accertata dai carabinieri, acquisto di guanti rinvenuti nell'auto, alibi ritenuto inattendibile, intercettazioni). Quanto alla rinnovazione istruttoria in appello, la Corte ha richiamato il carattere eccezionale dell'istituto e la presunzione di completezza dell'istruttoria di primo grado, ritenendo legittimo il rigetto. Anche il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato e non manifestamente illogico. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'imputato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. (parametri dell'impugnazione in cassazione)
La Cassazione ha interpretato che i motivi devono concernere profili di legittimità e non una rivalutazione dei fatti: censure di merito (valutazione della prova e credibilità dei testimoni) sono inammissibili
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p. (inammissibilità per aspecificità)
La Corte ha ritenuto aspecifico il motivo che non mette a confronto le ragioni dell'impugnazione con le esplicitazioni del giudice di merito, conducendo all'inammissibilità
art. 63 n. 4 c.p. (recidiva e aumento di pena)
La norma disciplina l'aumento per recidiva; il ricorso che deduce mera insufficiente motivazione sull'incremento ha contenuto di merito e non ha consentito la sindacabilità in Cassazione
art. 616 c.p.p. (conseguenze dell'inammissibilità)
A seguito della dichiarazione di inammissibilità è stata applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 e la condanna alle spese processuali
Massime di principio
- In Cassazione non si possono proporre censure che consistano in una nuova valutazione della prova o della credibilità dei testimoni: tali questioni sono di merito e determinano l'inammissibilità del ricorso se prospettate come tali.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in sede di appello è straordinaria e va giustificata mostrando che il giudice non può decidere allo stato degli atti; la discrezionalità del giudice sull'ammissione è difficilmente sindacabile in Cassazione se la motivazione territoriale rileva la completezza dell'istruttoria.
- Per il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti decisivi per il diniego; non è necessario che valuti esaurientemente ogni elemento favorevole prospettato dalla difesa.
- Quando esistono molteplici elementi convergenti (elementi materiali, riscontri biologici, comportamenti successivi, intercettazioni), la contraddizione di una testimonianza isolata difficilmente determina il dubbio necessario per l'assoluzione.
- Per impugnazioni relative all'adeguatezza o alla motivazione dell'aumento per recidiva è opportuno formulare il motivo come vizio di diritto (es.: insussistenza della recidiva o errata applicazione della norma) piuttosto che come mera doglianza sulla motivazione, per evitare l'inammissibilità.
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