Cassazione Penale, Sentenza n. 25878/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le parti civili (i ricorrenti) impugnano la sentenza di assoluzione del tribunale di Padova nei confronti di Zuanon Silvano, Andrea e Massimo (reati in relazione all'art. 674 c.p. e ad altri capi menzionati), deducendo un unico motivo. Contestano: 1) l'esclusione dal giudice, senza consenso delle parti civili, di testi ammessi (tra cui testi indicati dal PM) e la mancata valutazione di verbali acquisiti ex art. 493 c.p.p.; 2) la mancata acquisizione/valutazione di una consulenza tecnica redatta in un procedimento civile; 3) insufficiente e generica motivazione nella valutazione delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti (si contesta in particolare la svalutazione per mera "conflittualità" non motivata e la mancata considerazione sistematica di tutte le prove, ivi comprese annotazioni di Polizia Giudiziaria del 2014); 4) errata valutazione sulla natura dell'allevamento (sostenuto dagli imputati come estensivo e regolare) e sul rispetto delle distanze e dei parametri rilevanti per giudicare la tollerabilità delle emissioni.
La decisione
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato le censure, ha ritenuto infondate le doglianze relative all'esclusione dei testi e alla mancata acquisizione della consulenza civile, perché dal contraddittorio e dagli atti risultava motivata la decisione del giudice e non era dimostrata l'avvenuta ammissione formale della consulenza. Tuttavia la Corte ha accolto la censura riguardante l'insufficienza della motivazione sul primo capo (art. 674 c.p.): il giudice di merito ha svalutato alcune prove testimoniali con riferimento generico a elementi di "conflittualità" senza specificarne le ragioni e non ha valutato in modo sistematico e complessivo tutti gli elementi di prova (anche le annotazioni di PG del 2014) rilevanti per la tipologia e la regolarità dell'allevamento e per la valutazione della tollerabilità delle emissioni. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado d'appello, rimettendo a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese relative a questo grado di legittimità.
Norme richiamate
L'eventuale revoca o esclusione di un teste già ammesso deve essere disposta con ordinanza motivata; il giudice deve valutare la perdurante necessità dell'audizione del teste alla luce dell'efficacia delle prove già assunte.
Prevede forme di acquisizione di atti e verbalizzazioni: tali documenti, anche se acquisiti, hanno valore probatorio da valutare in relazione al contenuto e alla capacità dimostrativa rispetto alla contestazione (qui la Corte ha ritenuto che i verbali acquisiti andavano considerati nel complesso e non semplicemente elusi).
Norma che punisce le immissioni di fumi, calori, odori, rumori e simili che superano la normale tollerabilità: la sua applicazione richiede una valutazione concreta della tollerabilità in relazione alla durata/permanenza delle emissioni, alla tipologia dell'attività (es. allevamento estensivo o intensivo), alle distanze e agli elementi tecnici che possano comprovare o escludere la nocività/intollerabilità.
Massime di principio
- La revoca o l'esclusione di un teste già ammesso richiede un'ordinanza motivata che valuti la necessità residua dell'audizione rispetto alle prove già acquisite; decisioni non motivate su questo punto sono difficilmente censurabili solo se risulta un'adeguato contraddittorio e motivazione scritta.
- Una consulenza tecnica prodotta in altro procedimento non è automaticamente utilizzabile in assenza di una formale ammissione da parte del giudice e del necessario contraddittorio tra le parti; la mancata acquisizione deve risultare dagli atti per poter essere impugnata con successo.
- La valutazione della attendibilità dei testi deve essere individualizzata e motivata: contestazioni generiche (es. "conflittualità" tra parti) senza spiegare come tale conflitto incida sulla credibilità di ciascun teste possono determinare vizio di motivazione.
- In giudizi che coinvolgono emissioni/nocività (art. 674 c.p.) il giudice deve valutare in modo sistematico e complessivo tutte le prove tecniche e documentali disponibili (perizie, annotazioni di PG, rilievi tecnici, caratteristiche dell'allevamento, distanze), perché omissioni o valutazioni parziali rischiano l'annullamento parziale della decisione.
- La Corte di legittimità può limitare l'annullamento agli 'effetti civili' e disporre il rinvio al giudice civile per un nuovo esame quando il vizio riguardi soprattutto la valutazione probatoria pertinente alla cognizione civile (es. accertamento del danno o della intollerabilità), lasciando impregiudicata la parte penale nella misura in cui non sussistano vizi tali da incidere sulla pronuncia penale.
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