Cassazione Penale, Ordinanza n. 06267/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La ricorrente, destinataria di due sentenze del Tribunale di Milano relative a fatti di tentato furto in abitazione, ha chiesto in sede esecutiva l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 c.p. tra i fatti oggetto della sentenza del 21 luglio 2023 e della pronuncia del 23 maggio 2023, entrambe concernenti il reato di cui agli artt. 56 e 624-bis c.p. Il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta. Nel ricorso per cassazione si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., sostenendo che l'omogeneità delle violazioni, la loro collocazione in un arco temporale ravvicinato e la giovane età della ricorrente, che sarebbe stata costretta per un periodo a delinquere nel contesto familiare dell'allora fidanzato, sarebbero indici di un'unica originaria programmazione criminosa.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze: il provvedimento impugnato aveva già motivato in modo corretto e sufficiente sul punto decisivo, cioè che l'identità del disegno criminoso deve essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e che, dagli atti, non emergeva una unitaria programmazione originaria, ma piuttosto un sistema di vita. Ha inoltre osservato che il ricorso mirava in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale valutativo, non consentita in sede di legittimità, e denunciava vizi motivazionali non riscontrabili nell'ordinanza impugnata. Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il vincolo della continuazione richiede che l'identità del disegno criminoso sia già rintracciabile sin dalla commissione del primo reato; non è sufficiente la mera omogeneità dei fatti o la loro vicinanza temporale se dagli atti emerge piuttosto un sistema di vita.
In sede esecutiva il giudice può applicare la disciplina del reato continuato, ma solo quando dagli atti emerga una unitaria e originaria programmazione criminosa.
Norma incriminatrice dei fatti oggetto delle due decisioni richiamate, entrambe riferite al tentato furto in abitazione.
Richiamato in relazione alla forma tentata del reato oggetto delle sentenze poste a base della richiesta di continuazione.
È applicata la conseguenza economica della inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione della continuazione in sede esecutiva, non bastano l'omogeneità dei reati e la loro prossimità cronologica: occorre la prova di un unico disegno criminoso originario.
- L'identità del disegno criminoso deve essere desumibile già dal primo reato e non può essere ricostruita solo ex post sulla base della serialità delle condotte.
- La mera allegazione di condizioni personali o ambientali del soggetto agente non è di per sé sufficiente a dimostrare l'unicità del programma criminoso se gli atti non la corroborano.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una diversa valutazione del materiale fattuale e motivazionale compiuta dal giudice di merito, ove la motivazione impugnata sia congrua e non presenti vizi effettivi.
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