Ordinanza n. 6778/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota rettorale del 18 giugno 2026 e ulteriori atti adottati dall’Università in relazione all’esecuzione di un’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’attuazione dell’ordinanza cautelare con la quale il Consiglio di Stato aveva accolto l’appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito dinanzi al TAR, senza sospendere l’efficacia degli atti impugnati, ordinando inoltre all’Università di valutare la documentazione prodotta in appello e di assumere determinazioni entro un termine non superiore a trenta giorni. La ricorrente ha contestato la nota rettorale con cui l’Ateneo aveva rappresentato di non poter adottare, nelle more del giudizio, provvedimenti implicanti la sospensione o l’annullamento degli atti della procedura, né la rimessione degli atti alla Commissione. Ha chiesto la declaratoria di nullità o inefficacia di tale nota e degli ulteriori atti, la nomina di un commissario ad acta, l’annullamento degli atti concorsuali, l’esclusione della controinteressata, la propria individuazione quale vincitrice o, in subordine, la rimessione degli atti a una diversa Commissione. A sostegno delle proprie pretese ha valorizzato anche ulteriori documenti e circostanze concernenti l’effettiva esistenza e pubblicazione di una monografia della controinteressata, la veridicità delle dichiarazioni rese in sede concorsuale e le conseguenze dell’eventuale applicazione dell’art. 75 d.P.R. 445/2000.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha qualificato il ricorso, in base al suo contenuto sostanziale, come istanza diretta all’attuazione di un provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 59 c.p.a., da esaminare secondo la disciplina cautelare degli artt. 55 e seguenti c.p.a., e ha ritenuto propria la competenza quale giudice che aveva pronunciato l’ordinanza cautelare in appello. Ha precisato che il richiamo ai poteri del giudizio di ottemperanza contenuto nell’art. 59 c.p.a. riguarda soltanto i poteri necessari ad assicurare l’attuazione della misura cautelare e non trasforma la fase in un autonomo giudizio di ottemperanza a un giudicato. L’ordinanza da eseguire doveva essere letta unitariamente: la tutela principale consisteva nella sollecita definizione del giudizio di merito, mentre l’ordine all’Università di valutare la documentazione aveva carattere precettivo ma non predeterminava l’esito della valutazione né imponeva l’esclusione della controinteressata, la sospensione degli atti, la rinnovazione del giudizio comparativo o la rimessione alla Commissione. Ne consegue che i poteri attuativi non possono essere utilizzati per ampliare la portata dell’ordinanza cautelare o anticipare gli effetti sostanziali della decisione di merito. È stata esclusa la nullità ex art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., perché tale rimedio riguarda gli atti adottati in violazione o elusione del giudicato, mentre l’ordinanza cautelare è interinale e non acquista autorità di cosa giudicata. È stata comunque verificata l’eventuale inefficacia degli atti per violazione o elusione della misura cautelare, ma anche tale domanda è stata respinta: la nota rettorale non era incompatibile con l’ordinanza, che aveva mantenuto efficaci gli atti impugnati e non aveva imposto uno specifico esito. Il Collegio ha distinto l’eventuale incompletezza dell’attività amministrativa dalla violazione o elusione del provvedimento giudiziario. Ha inoltre ritenuto che le ulteriori sopravvenienze documentali non potessero ampliare l’oggetto della fase attuativa, trattandosi di questioni sostanziali riservate al giudizio di cognizione davanti al TAR. Poiché l’udienza di merito era stata anticipata al 4 novembre 2026, la finalità acceleratoria dell’ordinanza risultava ormai concretamente realizzata; ulteriori ordini all’Università o la nomina di un commissario avrebbero potuto interferire con o ritardare la definizione del merito. Sono state pertanto respinte tutte le domande, con integrale compensazione delle spese.
Norme richiamate
Il richiamo [...] ai poteri inerenti al giudizio di ottemperanza attiene ai poteri esercitabili dal giudice al fine di assicurare l’attuazione della misura cautelare e non comporta la trasformazione della presente fase in un autonomo giudizio di ottemperanza a una pronuncia passata in giudicato.
La disposizione consente al giudice della misura cautelare di adottare i poteri necessari alla sua attuazione, senza attribuirgli il potere di ampliare il contenuto precettivo dell’ordinanza o di anticipare la decisione sulle questioni sostanziali.
accolto agli esclusivi fini di cui all’art. 55, comma 10, c.p.a.
L’appello cautelare può essere accolto esclusivamente per ottenere la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
La declaratoria di nullità prevista dall’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a. concerne gli atti adottati in violazione o elusione del giudicato.
La nullità prevista dalla norma presuppone la violazione o elusione di un giudicato e non è direttamente applicabile agli atti asseritamente contrari a un provvedimento cautelare, che ha natura interinale e non è suscettibile di cosa giudicata.
Le questioni relative alla veridicità delle dichiarazioni rese dalla controinteressata e alle eventuali conseguenze della norma appartengono al giudizio di cognizione di merito e non possono essere definite nella fase di attuazione della misura cautelare.
artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La norma è richiamata, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L’attuazione di una misura cautelare ai sensi dell’art. 59 c.p.a. deve essere limitata al comando effettivamente contenuto nel provvedimento cautelare e non può tradursi nell’attribuzione alla misura di effetti ulteriori, nella modifica dell’assetto sostanziale controverso o nell’anticipazione della decisione di merito.
- Quando un’ordinanza cautelare accoglie l’appello ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, mantenendo espressamente efficaci gli atti impugnati, l’eventuale ordine all’amministrazione di esaminare documenti e assumere determinazioni non implica necessariamente l’adozione di un esito favorevole al ricorrente né la sospensione, l’annullamento o la rinnovazione degli atti della procedura.
- Il richiamo ai poteri del giudizio di ottemperanza contenuto nell’art. 59 c.p.a. riguarda esclusivamente i poteri funzionali all’attuazione della misura cautelare e non consente di instaurare, in tale sede, un autonomo giudizio di ottemperanza a un giudicato né di adottare statuizioni sostanziali riservate al giudizio di cognizione.
- La nullità prevista dall’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a. per violazione o elusione del giudicato non è applicabile in quanto tale agli atti asseritamente contrari a un provvedimento cautelare, che ha natura interinale e non acquista autorità di cosa giudicata; resta tuttavia possibile verificare, nell’ambito dei poteri attuativi, se gli atti amministrativi siano inefficaci perché incompatibili con il comando cautelare.
- L’eventuale incompletezza dell’attività amministrativa successiva a un’ordinanza cautelare non coincide automaticamente con la violazione o elusione del provvedimento giudiziario: occorre accertare una concreta incompatibilità tra l’azione amministrativa e il contenuto precettivo della misura.
- Nella fase di attuazione di una misura cautelare non possono essere introdotte nuove questioni sostanziali o valorizzate sopravvenienze documentali per ottenere risultati che richiedono un accertamento pieno nel giudizio di merito, soprattutto quando la definizione di quest’ultimo sia ormai prossima e ulteriori misure rischino di ritardarla.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 3 set 2026Ordinanza n. 999/2026 - Bari, Sezione 2
- Ordinanza · 3 set 2026Ordinanza n. 1805/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 3 set 2026Ordinanza n. 600/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
- Ordinanza · 3 set 2026Ordinanza n. 81/2026 - Perugia, Sezione 1
- Ordinanza · 3 set 2026Ordinanza n. 84/2026 - Perugia, Sezione 1
- Ordinanza · 3 set 2026Ordinanza n. 88/2026 - Perugia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →