Cassazione Penale, Ordinanza n. 26927/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Latina nei confronti di un imputato ritenuto responsabile di concorso in ricettazione di un'autovettura di provenienza delittuosa, accertata in data 1° agosto 2011, con riconoscimento della recidiva specifica ed infraquinquennale. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, con un motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. sostenendo che la prossimità temporale tra il furto del veicolo e il rinvenimento nella disponibilità dell'imputato avrebbe imposto di verificare se la condotta fosse in realtà riconducibile al furto e non alla ricettazione; ha inoltre contestato la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, ritenendo errata la motivazione sul dolo. Con successiva memoria con motivi aggiunti è stata dedotta la prescrizione del reato, assumendo che la recidiva ritenuta in appello non fosse stata adeguatamente motivata e che, in sua assenza, non potesse operare l'effetto impeditivo sulla prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi originari perché riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica della motivazione impugnata. Ha condiviso la conclusione della Corte territoriale secondo cui non vi erano elementi per riqualificare il fatto come furto, poiché la tesi difensiva non trovava supporto probatorio, e ha ribadito che, in tema di ricettazione, la mancata o non attendibile indicazione della provenienza del bene è idonea a fondare la prova dell'elemento soggettivo. Ha poi ritenuto inammissibile il motivo nuovo sulla recidiva e sulla prescrizione, poiché non dedotto con il ricorso originario, richiamando l'art. 585, comma 4, c.p.p. e la giurisprudenza sul divieto di introdurre tardivamente questioni nuove con i motivi aggiunti. Conseguentemente, ha confermato che, per effetto della recidiva ritenuta, il reato non era estinto per prescrizione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
È la norma che consente di dedurre in cassazione violazione di legge e vizio di motivazione; nel caso concreto le doglianze sono state ritenute manifestamente infondate perché non confrontate specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
l’inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi
I motivi aggiunti non possono introdurre tardivamente questioni nuove non dedotte con l'impugnazione originaria, pena l'inammissibilità della censura.
La ricettazione richiede anche la prova dell'elemento soggettivo, che può essere desunta dalla mancata o non attendibile indicazione della provenienza del bene ricevuto.
Massime di principio
- In tema di ricettazione, la prova del dolo può essere desunta anche dall'omessa o non credibile spiegazione della provenienza del bene da parte dell'imputato, poiché tale condotta è sintomatica di un acquisto in mala fede e di una volontà di occultamento.
- Non grava sull'imputato un onere probatorio sulla lecita provenienza del bene, ma un onere di allegazione di una spiegazione attendibile dell'origine del possesso, da valutarsi dal giudice secondo il libero convincimento.
- La mera vicinanza temporale tra il furto del bene e il suo rinvenimento nella disponibilità dell'imputato non impone automaticamente la riqualificazione del fatto come furto, se manca un supporto probatorio specifico alla tesi difensiva.
- In cassazione, le censure che ripropongono questioni già esaminate dai giudici di merito senza confutare puntualmente la motivazione sono manifestamente infondate.
- I motivi nuovi di ricorso non possono essere usati per introdurre per la prima volta questioni decisive, come l'assenza di recidiva o la prescrizione, quando tali profili non siano stati dedotti con il ricorso originario.
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