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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24873/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES e IRAP relativo all'anno d'imposta 2015, con recupero a tassazione di costi ritenuti riferibili a fatture emesse da una società (DAM Costruzioni s.r.l.) considerate relative a operazioni inesistenti. L'Ufficio sosteneva che la DAM fosse una società schermo della contribuente, con identico legale rappresentante e gestione di fatto comune, e che i lavori edili affidati alla DAM fossero stati in realtà subappaltati a terzi, senza che la DAM corrispondesse i relativi compensi. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello della società, valorizzando la documentazione prodotta sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, ritenendo non dimostrata l'inesistenza oggettiva delle operazioni e osservando che il mero collegamento societario non bastava a escludere la deducibilità dei costi. In cassazione, l'Agenzia delle Entrate ha proposto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., denunciando l'omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel mancato pagamento dei costi da parte della società emittente delle fatture, che avrebbe smentito l'effettività dei lavori subappaltati.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso perché formulato, in sostanza, come critica alla sufficienza della motivazione e come contestazione del peso attribuito alle prove, profili non più deducibili ai sensi del nuovo art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Per la Corte, il vizio denunciabile oggi riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare l'omessa valutazione di elementi istruttori. Inoltre, il fatto richiamato dall'Ufficio non è stato ritenuto decisivo a fronte del complessivo quadro presuntivo valorizzato dal giudice di merito. Il ricorso è quindi stato rigettato e non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese, perché la contribuente non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    testo novellato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134

    Il sindacato di legittimità consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non è più deducibile il vizio di insufficienza o incompletezza della motivazione.

  • artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Chi deduce l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso e la sua decisività.

  • art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    Ha novellato l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., restringendo il controllo di legittimità sul vizio di motivazione.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    Ha convertito il d.l. n. 83 del 2012, rendendo applicabile il nuovo regime del vizio motivazionale alla sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice di merito abbia completamente omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e che, se considerato, avrebbe potuto condurre a una decisione diversa.
  • Non è più consentito usare il n. 5 dell'art. 360 c.p.c. per denunciare una motivazione ritenuta insufficiente, illogica o non condivisibile, né per contestare il diverso apprezzamento delle risultanze probatorie compiuto dal giudice di merito.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice.
  • La parte ricorrente deve indicare in modo rigoroso il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento processuale della sua discussione e la sua decisività; in difetto, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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