Cassazione Penale, Sentenza n. 22249/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila: nel caso di Giuseppe Battaglia si censura la motivazione con riferimento all'affidamento della condanna sul riconoscimento fotografico compiuto da un teste (Nicola Fiore) ritenuto incerto in dibattimento; nel caso di Grazia Nanni si denunciano (i) omissione/insufficienza di motivazione sull'esame delle censure di appello (in particolare sull'inammissibilità della deposizione del maresciallo Fanciullo e sul riconoscimento del teste Fiore), (ii) violazione dell'art. 195, comma 4, c.p.p. per l'utilizzo della deposizione del verbalizzante (Fanciullo) sul riconoscimento fotografico, (iii) carenza di prova idonea a condannare oltre ogni ragionevole dubbio ai sensi dell'art. 533, comma 1, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto utilizzabile il riconoscimento fotografico effettuato nelle indagini preliminari quando il teste conferma di averlo compiuto con esito positivo e non poterlo reiterare per il decorso del tempo; ha ritenuto legittima e utilizzabile la deposizione del maresciallo Fanciullo sul riconoscimento effettuato dal teste poiché il verbalizzante riferisce fatti della sua diretta percezione e non mera testimonianza indiretta vietata dall'art. 195, comma 4. La Corte ha confermato la valutazione di merito sull'attendibilità del teste Fiore e sulla ricostruzione dei fatti, respingendo le doglianze difensive e affermando che da questa sede non è consentito un nuovo apprezzamento del materiale probatorio. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che il divieto di testimonianza indiretta non si applica alla deposizione del verbalizzante (agente che verbalizza il riconoscimento fotografico) quando quest'ultimo riferisce fatti avvenuti in sua presenza e oggetto della sua diretta percezione nel corso delle indagini.
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
I ricorsi che invocano insufficienza probatoria ex art. 533/1 non sono ammissibili in Cassazione quando mirano a un diverso apprezzamento del fatto storico che è rimesso al giudice di merito; la Corte ha ritenuto che le prove fossero sufficienti secondo la valutazione di merito.
La Corte ha applicato l'art. 616 per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e per l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende, avendo ritenuto l'inammissibilità dei motivi fondata su profili di colpa.
Richiamato in relazione alla celebrazione regolare dell'udienza di trattazione, la corte ha ritenuto che il processo sia stato celebrato secondo le forme ordinarie previste dal codice.
Gli atti presentati successivamente sono stati qualificati come memorie ai sensi di questo articolo e non hanno comportato violazione del contraddittorio dato che disposizioni emergenziali richiamate non si applicavano al caso.
art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
La norma ha escluso l'applicazione di particolari obblighi di comunicazione introdotti dal d.l. 137/2020 per le udienze fissate nel periodo indicato; la Corte ha ritenuto quindi legittima la tardiva comunicazione della requisitoria del Procuratore Generale e non sussistente lesione del contraddittorio.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato per chiarire la presunta tardiva comunicazione della requisitoria: la sua applicazione è stata esclusa dal d.l. 228/2021 nel caso concreto, quindi la mancata comunicazione entro i termini straordinari non ha determinato nullità o violazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Il riconoscimento fotografico compiuto nelle indagini preliminari può essere utilizzato a fondamento di responsabilità penale se il teste conferma di averlo effettuato con esito positivo, anche se non è in grado di ripeterlo in dibattimento per il decorso del tempo.
- La deposizione del verbalizzante (agente che redige il verbale di riconoscimento fotografico) non costituisce testimonianza indiretta vietata dall'art. 195, comma 4, se l'agente riferisce fatti della sua diretta percezione avvenuti in sua presenza durante le indagini.
- In Cassazione non è possibile ottenere l'annullamento basandosi su una diversa rivalutazione del merito probatorio: i vizi di motivazione devono essere specifici e dimostrabili e non possono limitarsi a chiedere un diverso apprezzamento delle prove.
- Per contrastare efficacemente un riconoscimento fotografico, la difesa dovrebbe documentare elementi concreti che incidano sull'attendibilità (contraddizioni oggettive, indicazione del numero della foto, prova che sia stato mostrato un album diverso, errori procedurali nella formazione degli album), poiché le mere incertezze in dibattimento possono non essere ritenute decisive se il primo riconoscimento è stato confermato.
- Le eccezioni procedurali relative a termini e comunicazioni introdotte da norme emergenziali possono non trovare applicazione automatica: verificare sempre la temporalità e l'ambito di applicazione delle norme e delle eventuali esenzioni legislative prima di dedurre lesioni del contraddittorio.
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