Cassazione Penale, Sentenza n. 13447/2022 del 07/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che disponeva il sequestro preventivo di euro 485.000,00 ritenuti profitto dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al fallimento della Salvatore Trifone & Figli s.p.a. Il ricorrente contestava: carenza o mera apparenza della motivazione del Tribunale del riesame (in particolare sul periculum in mora e sul nesso di pertinenzialità), mancato accertamento del nesso diretto tra somme sequestrate e reato (sostenendo che i versamenti sui conti personali erano posteriori al reato e non potevano costituire profitto diretto), confusione tra confisca diretta e confisca per equivalente per effetto della fungibilità del denaro, e illegittima immediata esecuzione dell'ordinanza del riesame.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi relativi alla motivazione rafforzata e al confronto puntuale con le argomentazioni del giudice di primo grado; ha ritenuto infondato il terzo motivo sul nesso di pertinenzialità e sulla distinzione tra confisca diretta e per equivalente, richiamando la giurisprudenza di legittimità che ammette la confisca diretta anche per beni derivanti indirettamente dal reato e che, per la natura fungibile del denaro, il sequestro può colpire somme presenti o affluite successivamente nei conti dell'indagato; il quarto motivo relativo alla sospensione degli effetti del provvedimento del riesame è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, dato che il sequestro era ormai esecutivo.
Norme richiamate
Norma procedurale richiamata quale parametro per i motivi di ricorso (lett. b) e c)). La Corte valuta l'ammissibilità dei motivi sulla base di tale articolo.
Definizione normativa collegata al concetto di profitto del reato e alla disciplina della confisca; la Corte applica una lettura estensiva del concetto di profitto, conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Richiamato con riferimento all'ambito dell'indagine preliminare e alla possibilità di adottare il sequestro ai fini della confisca sulla base di elementi indiziari.
Richiamato in relazione all'appello al tribunale del riesame e agli effetti del provvedimento di quest'ultimo; la Corte considera la questione della sospensione degli effetti del provvedimento del riesame.
Richiamato in tema di sospensione degli effetti delle ordinanze del riesame (articolazione dei rimedi), nella discussione sul requisito dell'operatività del terzo comma.
Menionato quale riferimento al canone della prova oltre ogni ragionevole dubbio, utilizzato per spiegare perché l'onere motivazionale rafforzato si applica al giudizio di merito e non all'applicazione di misure cautelari.
Richiamato per differenziare i vizi della motivazione (mancanza o mera apparenza) dagli altri profili di illegittimità non consentiti dall'articolo.
Sez. U., Miragliotta (n. 10280 del 25/10/2007)
la nozione di profitto del reato "deve essere riguardata in rapporto all'arricchimento complessivo"
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che estende la nozione di profitto includendo utilità indirette e trasformazioni del denaro illecito, principio applicato dalla Corte per giustificare la confisca diretta di somme transitanti attraverso società controllate.
Sez. U., Gubert (n. 10561 del 30/01/2014)
Conferma che anche il risparmio di spesa (es. imposte non versate) rientra nella nozione di profitto e può essere oggetto di confisca diretta; utilizzata per sostenere l'ampia nozione di profitto.
Sez. U., C. (n. 42415 del 27/05/2021)
Decisione recente delle Sezioni Unite che afferma la natura diretta della confisca del denaro, per la fungibilità del mezzo monetario, anche se la specifica somma è di origine lecita o si è formata successivamente.
Massime di principio
- Per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta non è necessario che il bene sia il frutto immediato e materialmente acquisito dal reo: rientrano anche utilità indirette o beni derivanti da reimpiego del profitto quando sia possibile un nesso causale con l'attività criminosa.
- La fungibilità del denaro consente di qualificare come confisca diretta somme rinvenute nel patrimonio dell'indagato anche se accreditate dopo la commissione del reato, quando vi siano elementi indiziari che colleghino quelle somme al profitto del reato.
- Il tribunale del riesame, nell'accogliere l'appello del pubblico ministero contro il rigetto del giudice per le indagini preliminari, non è tenuto a una motivazione 'rafforzata' come nel giudizio di merito assolutorio; è però necessario che la decisione contenga ragioni comprensibili e logicamente coerenti che superino, anche implicitamente, le valutazioni contrarie del giudice di primo grado.
- Il periculum in mora ai fini del sequestro può essere desunto dalla modalità e dalla durata delle condotte, nonché dalla capacità dei soggetti di distribuire e disporre il profitto illecito in molteplici canali che ne rendono possibile la dispersione.
- La contestazione congiunta di attività distrattive a più indagati legittima la valutazione che i flussi patrimoniali transitino attraverso società controllate e che la disponibilità finale delle somme per i singoli indagati possa essere ricostruita anche in via indiziaria.
- I motivi di impugnazione che lamentano mera omissione di confronto con memorie difensive possono risultare inammissibili se non dimostrano un concreto vulnus motivazionale; l'omessa valutazione di una memoria può incidere solo sulla logicità e completezza della motivazione.
- La distinzione pratica tra confisca diretta e per equivalente non può essere evocata per impedire il sequestro di somme monetarie quando la giurisprudenza riconosce la natura diretta della confisca del denaro per la sua natura fungibile.
- Chi impugna per chiedere la sospensione degli effetti esecutivi di un provvedimento del riesame deve specificare un interesse concreto: la decorrenza dell'esecutività del sequestro può rendere privo di interesse il motivo che mira soltanto a sospendere temporaneamente l'esecuzione.
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