Cassazione Civile, Ordinanza n. 35503/2022 del 02/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2003 nei confronti di una ditta individuale, con recupero a tassazione, per quanto ancora rilevante in cassazione, di una perdita su crediti pari a euro 39.199,11 e di costi per euro 306.882,00 relativi a fatture asseritamente emesse per operazioni inesistenti. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la ripresa sulla perdita su crediti, ritenendo mancante la prova di elementi certi e precisi e di tentativi di recupero, ma aveva annullato la ripresa relativa alle fatture, in quanto risultavano documentate le transazioni e i pagamenti. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 66, comma 1, e 101, comma 5, TUIR, sostenendo che la CTR avesse erroneamente subordinato la deducibilità della perdita su crediti a un'infruttuosa azione giudiziaria e che fossero invece presenti elementi certi e precisi; 2) violazione delle medesime norme con riferimento ai crediti di importo inferiore a euro 2.500,00, deducendo l'operatività ex lege della presunzione di sussistenza degli elementi certi e precisi; 3) vizio di motivazione sulla ritenuta indeducibilità della perdita su crediti, per omessa considerazione di documentazione decisiva. L'Agenzia delle entrate ha proposto a sua volta ricorso incidentale, ma oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate per tardività, poiché proposto oltre il termine di quaranta giorni previsto per l'impugnazione incidentale dopo la notificazione del primo ricorso. Quanto al ricorso principale della contribuente, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la CTR non aveva affermato la necessità di un'azione giudiziaria infruttuosa, ma aveva compiuto una valutazione di fatto sull'assenza di elementi certi e precisi, insindacabile in cassazione; il secondo motivo è stato rigettato perché la disciplina invocata non poteva operare retroattivamente per la dichiarazione relativa all'anno 2003; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo stata trascritta la documentazione asseritamente decisiva. In conclusione, il ricorso principale è stato rigettato e il ricorso incidentale dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 371 c.p.c. per affermare che il ricorso successivo al primo deve essere proposto in via incidentale e nel termine di quaranta giorni.
Indicato quale norma che, coordinata con l'art. 370 c.p.c., impone il termine di quaranta giorni per il ricorso incidentale in cassazione.
art. 66, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Invocato dalla ricorrente insieme all'art. 101 TUIR per sostenere la deducibilità della perdita su crediti.
art. 101, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.
La perdita su crediti è deducibile solo se emergono elementi certi e precisi, salvo l'ipotesi di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, in cui opera la deducibilità automatica.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Invocato per il vizio di motivazione, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
Massime di principio
- La deducibilità delle perdite su crediti richiede, fuori dalle ipotesi di procedura concorsuale del debitore, la prova di elementi certi e precisi idonei a dimostrare l'effettiva e definitiva irrecuperabilità del credito.
- La valutazione circa la sussistenza di elementi certi e precisi a supporto della perdita su crediti è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è censurabile in cassazione come violazione di legge, salvo errori nell'applicazione della norma.
- La disciplina sopravvenuta che amplia o modifica i presupposti di deducibilità fiscale non può essere applicata retroattivamente a dichiarazioni già presentate per periodi d'imposta precedenti.
- Nel ricorso per cassazione il motivo fondato su vizio motivazionale deve essere specifico e autosufficiente, con trascrizione o puntuale indicazione della documentazione decisiva asseritamente trascurata dal giudice di merito.
- Nel processo di cassazione, una volta notificata la prima impugnazione, le impugnazioni successive devono essere proposte come incidentali entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso.
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