Cassazione Penale, Ordinanza n. 03874/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il tentativo di furto, disponendo inoltre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, confermando la responsabilità per il tentativo di furto e la condanna alla pena ritenuta di giustizia. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 624, n. 4 c.p. La Corte osserva che la doglianza, per come articolata, non è consentita in sede di legittimità e risulta manifestamente infondata, poiché la motivazione di merito sul diniego delle attenuanti generiche era congrua e fondata sulle modalità del fatto e sui precedenti dell'imputato; quanto alla ulteriore attenuante invocata, era stata evidenziata l'assenza di specifiche deduzioni difensive a sostegno del suo riconoscimento, a fronte di una condotta consistita nel tentativo di forzare la cassa di un supermercato.
Norme richiamate
art. 606, lett. e), c.p.p.
Il motivo che prospetta un vizio di motivazione è ritenuto non scrutinabile in cassazione nei termini dedotti quando si risolve in una censura di merito sulla valutazione compiuta dal giudice territoriale.
art. 624, n. 4 c.p.
La circostanza attenuante invocata non è stata riconosciuta per mancanza di specifiche allegazioni difensive idonee a giustificarne l'applicazione rispetto alla condotta contestata.
art. 61, comma 1, n. 4 c.p.
La Corte richiama il diniego dell'attenuante facendo leva sull'assenza di deduzioni specifiche della difesa e sulla natura della condotta posta in essere.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione che valorizzi elementi ritenuti decisivi, come modalità del fatto e precedenti dell'imputato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il diniego delle attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione è mancante, apparente o manifestamente illogica; non è invece necessario che il giudice di merito si confronti analiticamente con tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli indicati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi.
- La circostanza attenuante invocata dalla difesa deve essere specificamente allegata e giustificata: in mancanza di deduzioni puntuali, il suo mancato riconoscimento non integra vizio di motivazione.
- Le censure che mirano a sostituire la propria lettura del fatto alla valutazione di merito, quando la motivazione impugnata sia congrua e coerente, sono inammissibili in sede di cassazione.
- In presenza di motivazione adeguata sulle modalità del fatto e sui precedenti dell'imputato, il giudice può legittimamente negare le attenuanti generiche.
Come è indicizzato
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