Cassazione Penale, Ordinanza n. 24122/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha ritenuto responsabile di un tentativo di rapina, sostenendo che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito sarebbe errata. Dal testo emerge che la Corte territoriale ha valorizzato, come atti idonei e diretti alla commissione della rapina, le minacce rivolte alla gestrice di un pubblico esercizio e i pugni inferti al marito della stessa. I motivi di ricorso vengono però considerati come una mera proposta di lettura alternativa del compendio probatorio, diretta a ottenere una nuova valutazione del fatto e una diversa ricostruzione del merito, anziché a denunciare vizi logici effettivamente rilevabili nel ragionamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambe le censure fossero sostanzialmente volte a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità quando la Corte d'appello abbia già compiutamente e logicamente motivato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato solo implicitamente dalla qualificazione della condotta come diretta alla commissione della rapina, cioè come tentativo.
Il fatto storico è qualificato come tentata rapina, in base agli atti idonei e diretti alla sottrazione del bene.
In caso di inammissibilità del ricorso, è stata applicata la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Richiamata per il principio per cui il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito né trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparenza di censure di legittimità, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e del materiale probatorio già scrutinato in modo logico e coerente dai giudici di merito.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi né verificare la fondatezza della sentenza impugnata mediante il confronto con modelli argomentativi alternativi, quando la motivazione sia immune da contraddizioni manifeste.
- Ai fini della configurabilità del tentativo, sono sufficienti atti idonei e univocamente diretti alla commissione del delitto, come minacce e violenze funzionali alla sottrazione del bene.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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