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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35541/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputata ricorreva contro la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria il 24 settembre 2024 alla pena di sei mesi di arresto e 600 euro di ammenda per il reato edilizio contestato ai sensi degli artt. 44, lett. b), 93 e 94 d.P.R. 380/2001. Con quattro motivi denunciava violazione di legge e vizio di motivazione: quanto all’individuazione della condotta penalmente rilevante e alla sua attribuzione all’imputata; alla qualificazione giuridica delle opere; alla loro sottoponibilità alla disciplina delle opere in cemento armato; e alla violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Con memoria del 30 luglio 2026 contestava inoltre l’assegnazione del ricorso alla Settima Sezione e insisteva per il suo accoglimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi riproponevano pedissequamente le censure già formulate in appello e puntualmente disattese, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata; per tale ragione sono stati considerati non specifici e apparenti. Ha inoltre osservato che la decisione di merito aveva valorizzato la testimonianza relativa alla realizzazione di un’opera nuova, non risultante da atti pregressi e idonea ad aumentare la cubatura, per la quale era necessario un titolo abilitativo; ha richiamato il criterio della valutazione unitaria dell’opera edilizia e l’assoggettamento alla disciplina antisismica degli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria. La doglianza sull’oltre ogni ragionevole dubbio è stata ritenuta generica e diretta a ottenere una rivalutazione del quadro probatorio, non consentita in cassazione. L’imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    La funzione tipica dell'impugnazione, d’altro canto, è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

    Il motivo d’impugnazione deve esporre specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta e confrontarsi puntualmente con la decisione contestata.

  • art. 591 c.p.p.

    La funzione tipica dell'impugnazione, d’altro canto, è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

    È inammissibile l’impugnazione che non assolve all’onere di formulare motivi specifici e argomentati contro il provvedimento impugnato.

  • art. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001

    Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 24/09/2024, che aveva condannato Maria Foti in ordine al reato di cui all’articolo 44, lettera b), 93-94 d.P.R. 380/2001 alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 600,00 di ammenda.

    La disposizione è indicata quale norma incriminatrice della condanna edilizia confermata, ma la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.

  • art. 93 d.P.R. 380/2001

    Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 24/09/2024, che aveva condannato Maria Foti in ordine al reato di cui all’articolo 44, lettera b), 93-94 d.P.R. 380/2001 alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 600,00 di ammenda.

    La disposizione è indicata come parte della contestazione per la quale è stata confermata la condanna; la Corte non ne espone una distinta interpretazione.

  • art. 94 d.P.R. 380/2001

    Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 24/09/2024, che aveva condannato Maria Foti in ordine al reato di cui all’articolo 44, lettera b), 93-94 d.P.R. 380/2001 alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 600,00 di ammenda.

    La disposizione è indicata come parte della contestazione edilizia confermata in appello; non è oggetto di una specifica interpretazione nella motivazione riportata.

  • art. 95 d.P.R. 380/2001

    Le opere, poi, in quanto eccedenti l’ordinaria manutenzione (come riconosciuto nello stesso ricorso), erano pacificamente da considerarsi sottoposte al regime antisismico (Sez. 3, n. 48005 del 17/09/2014 - dep. 20/11/2014, Gulizzi e altro, Rv. 261155 secondo cui in materia di reati antisismici, integra la contravvenzione di cui all'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, qualsiasi intervento edilizio, con la sola eccezione di quelli di semplice manutenzione ordinaria, effettuato in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, che non sia preceduto dalla previa denuncia al competente ufficio con presentazione di un progetto redatto da tecnico abilitato, o per il quale non sia stato rilasciato il titolo abilitativo, i cui lavori non siano stati svolti sotto la direzione di professionista abilitato).

    La disciplina antisismica richiamata si applica agli interventi edilizi in zona sismica eccedenti la semplice manutenzione ordinaria, anche se non comportano opere in cemento armato, in assenza degli adempimenti indicati nel passaggio.

  • art. 616 c.p.p.

    Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

    Dichiarata l’inammissibilità, la Corte ha posto a carico della ricorrente le spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, non ravvisando l’assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che ripropone in modo pedissequo motivi d’appello già puntualmente disattesi, senza sviluppare una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata: la mera riproduzione rende i motivi non specifici e soltanto apparenti.
  • Il contenuto essenziale dell’impugnazione richiede un confronto puntuale con la decisione contestata, mediante l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso.
  • In materia edilizia, l’opera deve essere valutata nel suo complesso, secondo il concetto unitario di costruzione, e non scomposta nei singoli componenti.
  • In materia antisismica, gli interventi edilizi in zona sismica eccedenti la semplice manutenzione ordinaria sono assoggettati al regime richiamato anche quando non comportano opere in conglomerato cementizio armato.
  • La denuncia di violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio non può essere utilizzata per sollecitare in cassazione una rivalutazione del quadro probatorio; una doglianza generica è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioni
RamiReati ediliziProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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