Cassazione Penale, Ordinanza n. 00266/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che il ricorso mirasse a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività riservata al giudice di merito. La responsabilità per riciclaggio è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la responsabilità per il reato di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. L'unico motivo dedotto contestava la correttezza della motivazione sulla responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura degli elementi di fatto e delle prove. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché volto a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, in presenza di una motivazione del giudice di merito ritenuta логicamente e giuridicamente immune da vizi.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della declaratoria di responsabilità contestata in ricorso.
È stata applicata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Il motivo è stato reputato non consentito in cassazione perché tendeva a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova, estranea al sindacato di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirino a ottenere una rilettura del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
- Quando la sentenza di merito offre una motivazione completa, non illogica e giuridicamente corretta, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- La disponibilità del bene, unitamente a elementi sintomatici di alterazione identificativa e a condotte successive di gestione del mezzo, può essere valorizzata dal giudice di merito ai fini della responsabilità per riciclaggio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ove disposta dalla Corte.
Come è indicizzato
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