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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34415/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due distinti ricorsi. a) Il Procuratore della Repubblica impugna l'annullamento della misura cautelare nei confronti di ABBATE DOMENICO sostenendo che il Tribunale del Riesame avrebbe omesso di motivare la carenza della gravità indiziaria in assenza del contributo dichiarativo del collaboratore D'Amico (e che le dichiarazioni di altri collaboratori, in particolare Caliri, e alcuni riscontri oggettivi avrebbero corroborato il coinvolgimento di ABBATE nell'omicidio di Rizzotti). b) RENZO MESSINA ricorre per manifesta illogicità e travisamento della prova: contesta la valutazione frammentata e l'assenza di motivazione sull'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore Carmelo D'Amico e di Massimiliano Caliri, deducendo che le contraddizioni tra i collaboratori e l'inattendibilità di fonti di riscontro (es. Bellinvia, Siracusa) avrebbero dovuto portare a diversa decisione sulla gravità indiziaria a suo carico.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi. Sul ricorso del Procuratore nei confronti di ABBATE DOMENICO la Corte ha ritenuto non fondati i motivi: il Tribunale del Riesame aveva correttamente escluso la sussistenza dei gravi indizi a carico di ABBATE, avendo valutato che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia non erano sufficientemente corroborate da riscontri esterni e, anzi, alcune risultanze (es. captazioni) non confermavano il suo coinvolgimento. Sul ricorso di RENZO MESSINA la Corte ha anch'essa rigettato le censure: il Riesame aveva adeguatamente motivato l'attendibilità di talune dichiarazioni (anche valutando la tempestività delle dichiarazioni rese entro i 180 giorni e il contesto probatorio) e ha compiuto una valutazione non manifestamente illogica delle contrapposizioni tra dichiarazioni dei collaboratori. Conseguenze pratiche: la misura cautelare a carico di RENZO MESSINA è stata confermata; la misura nei confronti di ABBATE DOMENICO era stata annullata dal Riesame e tale decisione è stata confermata (quindi ABBATE rimane liberato se non detenuto per altra causa). Il ricorrente RENZO MESSINA è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma richiamata come parametro per i motivi di ricorso per vizio di motivazione (manifesto travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione). La Corte valuta la congruità logica e documentale della motivazione del giudice di merito.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato quale limite procedurale ai motivi di impugnazione (ambito entro cui il ricorrente può censurare l'ordinanza).

  • art. 16‑quater d.l. n. 8/1991 (termine dei 180 giorni)

    art. 16‑quater d.l. n. 8 del 1991 (centottanta giorni)

    Le dichiarazioni del collaboratore rese entro 180 giorni dall'inizio della collaborazione sono considerate dotate di peculiare attendibilità; quelle rese successivamente richiedono motivazione specifica per il loro utilizzo.

  • Principio giurisprudenziale sul valore probatorio delle dichiarazioni dei collaboratori

    riferimenti a Sez. 2, n. 16183 del 01/02/2017 e Sez. 1, n. 16792 del 09/04/2010; Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008

    È principio consolidato che la dichiarazione di un solo collaboratore, per fondare una misura cautelare, richiede riscontri esterni (anche logici) che ne rendano verosimile il contenuto; le dichiarazioni entro i 180 giorni godono di maggiore affidabilità e quelle successive vanno motivate con maggior rigore.

Massime di principio

  • Per disporre o confermare misure cautelari fondate su dichiarazioni di collaboratori di giustizia è necessario che tali dichiarazioni, soprattutto se provengono da unico collaboratore, trovino riscontro in elementi esterni o in coerenza logica che ne rendano verosimile il contenuto.
  • Le dichiarazioni rese entro 180 giorni dall'inizio della collaborazione (art. 16‑quater d.l. 8/1991) hanno presunzione di maggiore attendibilità; quelle successive, e soprattutto se innovative, richiedono una motivazione specifica da parte del giudice sul perché siano comunque utilizzabili.
  • I riscontri tratte da captazioni, dichiarazioni di terzi o atti di altri procedimenti devono essere valutati criticamente: non ogni circostanza formale costituisce elemento corroborante se, alla luce del contesto, può essere interpretata in senso diverso o già è stata valutata in precedenti archiviazioni.
  • Il giudice di merito deve motivare in modo chiaro e non contraddittorio la valutazione della credibilità dei collaboratori quando le posizioni probatorie sono confliggenti; il ricorso per vizio di motivazione richiede che l'illogicità sia manifesta per essere accolto in sede di legittimità.
  • Un ricorso del pubblico ministero volto a rimettere in discussione la revoca o l'annullamento di una misura cautelare deve proporre riscontri concreti e coerenti che integrino la gravità indiziaria oltre le sole dichiarazioni di un collaboratore, altrimenti è destinato a essere respinto.

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