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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17898/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ex coniuge)

La controversia

Dopo la separazione personale, una ex moglie conveniva l’ex marito chiedendo la restituzione di somme prelevate da un conto corrente a lui intestato ma alimentato da rimesse comuni, assumendo che il prelievo fosse illecito. L’ex marito proponeva riconvenzionale per far dichiarare simulata una vendita immobiliare effettuata in favore della moglie; quest’ultima proponeva a sua volta una domanda riconvenzionale di scioglimento della comunione de residuo e divisione. Il Tribunale respingeva la domanda principale e accoglieva quella incidentale, ma la Corte d’appello riformava parzialmente ritenendo che, in regime di separazione dei beni, sui beni mobili operasse una presunzione di pari titolarità, non superata dall’ex marito, e lo condannava a restituire 55.000 euro. Con il ricorso principale l’ex marito deduceva: violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la Corte d’appello avrebbe accolto la domanda attrice su una diversa fattispecie rispetto all’art. 2043 c.c. invocato; violazione dell’art. 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, perché era emersa documentazione e CTU attestante che almeno 110.000 euro provenivano dalla vendita di immobili e costituivano denaro di sua esclusiva proprietà; vizio motivazionale per avere la Corte esteso l’indagine a periodi anteriori senza pertinenza; ulteriori censure subordinate; violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di cancellazione della trascrizione. Con ricorso incidentale la ex moglie lamentava violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’inammissibilità della propria domanda di scioglimento della comunione de residuo, ritenuta non collegata alla riconvenzionale dell’ex marito, e per omessa pronuncia su tale domanda; inoltre deduceva omessa pronuncia sulle eccezioni di nullità/annullabilità della controdichiarazione relative alla simulazione. La Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo del ricorso principale, rilevando che la motivazione della Corte d’appello era apparente e non pertinente rispetto al punto decisivo della prova della esclusiva titolarità della somma di 110.000 euro; ha quindi accolto il ricorso principale nei limiti indicati, assorbendo gli altri motivi, e ha rigettato il ricorso incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti il primo, il secondo, il quarto, il quinto e il sesto motivo; ha rigettato integralmente il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione per nuovo esame, con regolazione delle spese rimessa al giudice del rinvio. La Corte ha ritenuto che la motivazione della decisione di merito fosse apparente sul punto decisivo della titolarità delle somme prelevate, perché gli argomenti utilizzati non erano pertinenti alla ratio decidendi e non affrontavano adeguatamente la prova della proprietà esclusiva della somma contestata.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    "la domanda"; "omessa pronuncia"

    La norma è richiamata come parametro del divieto di pronuncia su domanda diversa e dell’obbligo del giudice di decidere su tutte le domande ed eccezioni ritualmente introdotte; nel caso concreto la Cassazione esclude la violazione sul primo motivo principale, ma ravvisa un vizio motivazionale decisivo sul punto della titolarità delle somme.

  • art. 116 c.p.c.

    "violazione dell’articolo 116 c.p.c."

    È evocato come censura relativa alla valutazione delle risultanze istruttorie, ma la Corte assorbe il motivo dopo aver rilevato l’apparenza della motivazione sulla prova della esclusiva proprietà delle somme.

  • art. 2043 c.c.

    "fatto illecito"; "la condotta è stata ritenuta illecita ex articolo 2043 c.c."

    La Corte ribadisce che la responsabilità aquiliana richiede l’accertamento dell’ingiustizia del danno e dunque della lesione di un diritto o interesse protetto, che può essere individuato tramite altre norme sostanziali.

  • art. 219 c.c.

    "presunzione di pari titolarità"

    La norma è utilizzata come criterio per individuare il diritto leso e la regola sostanziale da cui desumere se l’appropriazione delle somme sia indebita; non viene trattata come titolo autonomo diverso dalla domanda ex art. 2043 c.c.

Massime di principio

  • Nelle controversie tra coniugi separati sulla disponibilità di somme depositate su un conto intestato a uno solo, il giudice deve verificare in modo puntuale se le somme contestate siano di esclusiva proprietà di uno dei coniugi oppure siano soggette alla presunzione di contitolarità richiamata dal regime legale applicabile; non è sufficiente affermare in modo generico che uno dei coniugi abbia versato e prelevato di più.
  • Quando la domanda è proposta come risarcitoria ex art. 2043 c.c., il richiamo da parte del giudice a una norma sostanziale diversa può essere legittimo se serve solo a individuare il diritto leso e non comporta una diversa causa petendi; il decisum non cambia se il giudice accerta comunque l’illecito allegato dalla parte attrice.
  • La motivazione è apparente quando gli argomenti utilizzati dal giudice non sono pertinenti rispetto al punto decisivo della controversia e non spiegano realmente perché la prova della tesi difensiva sia stata ritenuta insufficiente.
  • In presenza di una specifica contestazione sulla titolarità di una somma determinata, il giudice deve misurare la prova su quella somma e non su una generica ricostruzione di tutte le rimesse storiche del rapporto, se tale estensione non è necessaria alla decisione.
  • La domanda riconvenzionale e l’eventuale riconvenzionale della riconvenzionale sono ammissibili solo se sussiste un’effettiva connessione con il titolo dedotto in giudizio; altrimenti il giudice può dichiararne l’inammissibilità, soprattutto quando la nuova domanda avrebbe potuto essere proposta sin dall’atto introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSeparazioneAssegno di mantenimento e divorzileInadempimentoMandato
RamiProcesso civileFamigliaObbligazioniContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

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