Cassazione Civile, Sentenza n. 28887/2025 del 01/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna il licenziamento disciplinare per giusta causa intimato il 7.10.2022, contestando la valutazione della proporzionalità e gradualità della sanzione; sostiene l'illegittimità della sanzione rispetto al codice disciplinare e alla normativa civilistica e pubblicistica (richiamando norme sul licenziamento e sul procedimento disciplinare) e lamenta omesso esame di fatti decisivi e la mancata considerazione delle esigenze di servizio che avrebbero giustificato gli accessi al Dossier Sanitario Elettronico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che i fatti addebitati erano accertati: la ricorrente, operatrice URP, aveva effettuato dal 30.6.2014 al 16.10.2017 trenta accessi illeciti al Dossier Sanitario Elettronico e aveva consultato i fascicoli sanitari di vicini di casa per ragioni personali; tali condotte, unite a fatti penalmente rilevanti (insulti e minacce) verso i vicini, hanno legittimato la perdita del vincolo fiduciario e la sanzione espulsiva. La Corte ha ritenuto che la valutazione della proporzionalità sia competenza del giudice di merito, che nella specie ha adeguatamente motivato la decisione richiamando anche la tipizzazione sanzionatoria del codice disciplinare e la giurisprudenza di legittimità; pertanto non sussistono i vizi invocati dalla ricorrente. Condanna la ricorrente alle spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Parametri civilistici riferiti alla risoluzione per giusta causa e al potere disciplinare del datore di lavoro; richiamati in relazione alla verifica della gravità dell'addebito e della conseguente legittimità del licenziamento.
Normativa sul licenziamento individuale, richiamata nel quadro delle tutele e della prescrizione dell'azione reintegratoria o risarcitoria.
Statuto dei lavoratori, art. 18 richiamato per i criteri di tutela reintegratoria e risarcitoria e per il principio di proporzionalità della sanzione espulsiva.
d.lgs. n. 165/2001, artt. 55-quater e 63, comma 2-bis
Norme sul pubblico impiego relative alla disciplina del rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione e alle sanzioni disciplinari; inquadrano il procedimento disciplinare e le sanzioni applicabili.
CCNL Sanità (articoli richiamati: 13, 18, 59, 66 e altre disposizioni del CCNL 21.5.2018)
Il contratto collettivo nazionale di lavoro contiene il codice disciplinare e la tipizzazione delle sanzioni, inclusa la previsione di licenziamento per comportamenti dolosi o di gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto.
Norma penale che sanziona l'accesso abusivo a sistemi informatici; la Corte territoriale ha richiamato la rilevanza penale degli accessi illeciti come elemento sintomatico della gravità della condotta disciplinare.
Massime di principio
- L'accesso ai fascicoli sanitari per finalità personali da parte di un dipendente pubblico è condotta potenzialmente gravissima e può legittimare il licenziamento per giusta causa quando ledono il vincolo fiduciario e le norme di comportamento aziendale.
- La valutazione della proporzionalità e della gradualità della sanzione disciplinare è essenzialmente un accertamento di merito affidato al giudice di merito; la Corte di Cassazione interviene soltanto se la motivazione è del tutto carente, contraddittoria o omette un fatto decisivo che avrebbe inevitabilmente condotto a diversa decisione.
- La presenza di rilevanza penale (es. condanne o fatti sanzionati penalmente) rafforza la valutazione della gravità disciplinare e può essere considerata in sede disciplinare e giurisdizionale, salvo specifiche questioni di utilizzabilità delle prove.
- La tipizzazione delle sanzioni nel codice disciplinare applicabile va sempre considerata: se il contratto collettivo prevede l'espulsione per certi comportamenti, il datore può legittimamente comminare il licenziamento quando ricorrono quegli estremi.
- La 'doppia conforme' (decisioni concordi di primo e secondo grado) rende più difficile la censura in Cassazione: il ricorrente deve individuare precise vizi di diritto o omissioni decisive per ottenere l'annullamento.
- In contenziosi disciplinari è strategico contestare in modo puntuale le motivazioni di merito (fatti, prova, collegamento tra fatto e sanzione) e non limitarsi a censure generiche sul principio di proporzionalità.
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