Cassazione Civile, Sentenza n. 28902/2025 del 01/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della delibera ASST Rhodense n. 665/2018 che aveva dichiarato scaduto l'incarico quinquennale di Responsabile della USC Tecnico-Patrimoniale per presunta rinuncia coincidente con il comando presso altra struttura; richiesta di declaratoria di illegittimità della delibera, restituzione dei compensi maturati durante il comando (€ 31.727,74), riconoscimento del diritto a conservare l'incarico fino alla naturale scadenza e risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo errata la qualificazione giuridica data dalla Corte d'appello: il comando è atto temporaneo che non comporta la perdita definitiva dell'incarico di direzione di struttura complessa (diverso dalla mobilità volontaria). Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame alla luce dei principi enunciati, disponendo che il giudice di merito valuti la spettanza del trattamento economico secondo i criteri indicati (rimborso del trattamento fondamentale all'amministrazione di appartenenza, trattamento accessorio correlato alle funzioni effettivamente svolte presso l'utilizzatore e a carico di quest'ultimo). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile; il terzo e il quarto motivo sono stati assorbiti. Spese di giudizio rimandate alla Corte d'Appello.
Norme richiamate
CCNL 8.6.2000, art. 21 (comando)
"1. Per comprovate esigenze di servizio la mobilità del dirigente può essere attuata anche attraverso l’istituto del comando tra aziende ed enti del comparto anche di diversa regione ovvero da e verso altre amministrazioni di diverso comparto, che abbiano dato il loro assenso. 2. Il comando è disposto per tempo determinato ed in via eccezionale con il consenso del dirigente alla cui spesa provvede direttamente ed a proprio carico l'azienda o l'amministrazione di destinazione. 3. Il posto lasciato disponibile dal dirigente comandato non può essere coperto per concorso o qualsiasi altra forma di mobilità. 4. I posti vacanti, temporaneamente ricoperti dal dirigente comandato, sono considerati disponibili sia ai fini concorsuali che dei trasferimenti. 5. Il comando può essere disposto anche nei confronti del dirigente per il quale sia in corso il periodo di prova, purché la conseguente esperienza professionale sia considerata utile a tal fine dall'azienda e previa individuazione delle modalità con le quali le amministrazioni interessate ne formalizzeranno l'avvenuto superamento..."
Il comando è modalità temporanea di mobilità: non rende vacante il posto né determina perdita definitiva dell'incarico di direzione di struttura complessa; l'onere economico dell'utilizzatore riguarda il trattamento accessorio correlato alle funzioni svolte presso l'utilizzatore, mentre il trattamento fondamentale è rimborsato all'amministrazione di appartenenza.
CCNL 8.6.2000, art. 20 (mobilità volontaria)
"1. La mobilità volontaria dei dirigenti ... avviene a domanda del dirigente ... 3. La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. ... 4. La mobilità di cui al presente articolo se richiesta da un dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, comporta nel trasferimento, la perdita di tale incarico. ..."
La perdita dell'incarico di direzione di struttura complessa è prevista espressamente per la mobilità volontaria (art. 20, comma 4) e non per il comando; la Corte ha distinto la disciplina delle due figure.
Principio per cui il trattamento retributivo deve essere correlato alle responsabilità e alle funzioni effettivamente svolte: giustifica che il trattamento accessorio segua le mansioni svolte presso l'utilizzatore e non resti automaticamente quello dell'ente di provenienza.
d.lgs. n. 165/2001, art. 70, comma 12
Stabilisce che l'utilizzatore rimborsi all'amministrazione di appartenenza il trattamento fondamentale, giustificando la ripartizione degli oneri economici tra amministrazione di appartenenza e amministrazione utilizzatrice durante il comando.
T.U. n. 3/1957, art. 56
Definizione normativa del comando come istituto che consente al pubblico dipendente di prestare temporaneamente servizio presso altra amministrazione, con conseguente dissociazione tra titolarità del posto e esercizio delle funzioni.
Richiamato in relazione alla domanda risarcitoria per fatto illecito; la Corte ha però ritenuto infondate le domande risarcitorie o le ha assorbite dall'accoglimento del primo motivo.
Norme procedurali e altre norme citate (art. 112 c.p.c., art. 101 c.p.c., legge n. 241/1990)
Richiamate nelle censure procedurali; la Corte le ha disattese rilevando l'assenza di violazione del diritto di difesa e la corretta considerazione delle mansioni svolte presso l'utilizzatore come fatto rilevante e dovutamente dedotto in giudizio.
Massime di principio
- Il comando è atto temporaneo: non comporta di per sé la perdita definitiva dell'incarico di direzione di struttura complessa, a differenza della mobilità volontaria.
- Durante il comando l'utilizzatore rimborsa all'amministrazione di appartenenza il trattamento fondamentale; il trattamento accessorio è correlato alle funzioni effettivamente svolte presso l'utilizzatore e grava sull'utilizzatore, salvo diversa previsione contrattuale o normativa.
- Se al termine del comando residua un periodo fino alla scadenza originaria dell'incarico, il dirigente ha diritto a svolgere l'incarico per il periodo residuo.
- Il dipendente che pretende la conservazione del trattamento accessorio originario durante il comando deve allegare e dimostrare le funzioni effettivamente svolte presso l'utilizzatore, poiché sono esse a determinare la spettanza del relativo emolumento.
- Il giudice deve distinguere chiaramente tra mobilità volontaria e comando: confondere i due istituti può portare alla cassazione della decisione e al rinvio per nuovo esame.
- Le questioni procedurali relative al diritto di difesa e all'omesso esame di documenti richiedono che i fatti storici decisivi siano effettivamente allegati e discussi in grado di merito; non ogni censura procedurale è ammissibile in Cassazione.
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