Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 28770/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti, dipendenti della Ma.Ca. S.r.l. (appaltatrice del servizio di pulizia per la Banca d'Italia), hanno chiesto al Tribunale il pagamento da parte della Banca d'Italia, in forza dell'art. 1676 c.c., delle retribuzioni per ore lavorate in giornate festive, dell'indennità di fine rapporto e del TFR. La Banca d'Italia ha eccepito che le somme dovute all'appaltatrice erano vincolate da pignoramenti notificati da altri dipendenti e che poi era intervenuto il fallimento della Ma.Ca. Il Tribunale rigettò la domanda per mancata prova dell'esistenza del debito della committente al momento della richiesta; la Corte d'Appello confermò in larga parte, ritenendo prevalenti i pignoramenti di altri dipendenti e che la Banca avesse correttamente versato le somme alla curatela. In Cassazione le ricorrenti dedussero, tra l'altro, che la loro richiesta stragiudiziale del 18/02/2020 aveva efficacia ai fini dell'art. 1676 c.c. e che molti pignoramenti invocati dalla Banca erano anteriori e/o improcedibili, mentre alcuni pignoramenti di altri dipendenti erano stati notificati solo il 20/02/2020 (quindi dopo la loro richiesta). La questione centrale è stata l'efficacia della richiesta stragiudiziale ai fini dell'art. 1676 c.c., la rilevanza dei pignoramenti presso terzi e l'incidenza del fallimento dell'appaltatrice.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell'art. 1676 c.c. e norme sul processo esecutivo), rilevando che: la richiesta stragiudiziale del 18/02/2020 integra la domanda ai fini dell'art. 1676 c.c. e rende il committente debitore diretto; i pignoramenti presso terzi pendenti incidono solo sul piano esecutivo (vincolo d'indisponibilità) e non impediscono l'esercizio dell'azione di cognizione ex art. 1676 c.c.; il fallimento dell'appaltatore non rende improcedibile l'azione diretta dei dipendenti verso il committente; solo l'ordinanza di assegnazione trasferisce la titolarità del credito pignorato. Per tali ragioni la sentenza d'appello è stata cassata nella parte relativa e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione perché verifichi, alla luce dei principi richiamati, se al momento della nuova decisione sussista ancora il debito del committente verso l'appaltatrice (ossia se sia intervenuta ordinanza di assegnazione che abbia trasferito il credito ai creditori pignoranti). Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha disposto anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1676 c.c.

    L'azione diretta ex art. 1676 c.c. è un'azione di cognizione e concerne un debito che il committente ha ex lege nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore 'fino a concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore' nel momento in cui essi propongono la domanda. La richiesta stragiudiziale è idonea a integrare la domanda ai fini dell'art. 1676 e rende il committente obbligato direttamente verso i dipendenti; il fallimento dell'appaltatore non impedisce l'azione diretta.

  • art. 543 e ss. c.p.c.; art. 115 c.p.c.

    art. 543 e ss. c.p.c.; art. 115 c.p.c.

    Le norme sul pignoramento presso terzi e sulle competenze esecutive disciplinano gli aspetti procedurali ed esecutivi (vincolo delle somme, riparto tra creditori) ma non incidono sulla natura di cognizione dell'azione ex art. 1676 c.c.: i pignoramenti costituiscono vincoli di indisponibilità fino all'ordinanza di assegnazione.

  • art. 44 L. fall.

    Un pagamento effettuato dal terzo dopo la dichiarazione di fallimento può essere inefficace ai sensi dell'art. 44; pertanto il terzo deve prestare attenzione alla tempistica rispetto alla dichiarazione di fallimento.

  • art. 52 L. fall.

    L'azione ex art. 1676 c.c. è incentrata sul rapporto tra dipendenti e committente e non rientra nella disciplina dell'art. 52 L. fall. che regola i rapporti col fallito; perciò il fallimento dell'appaltatore non travolge automaticamente l'azione diretta.

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione del terzo pignorato è disciplinata dall'art. 615 c.p.c.: il terzo può opporsi a procedura esecutiva attivata nei suoi confronti qualora sia venuta meno la titolarità del credito, ma tale opponibilità dipende dall'esistenza dell'ordinanza di assegnazione e dai tempi procedurali.

  • art. 547 c.p.c.

    Ai sensi dell'art. 547 c.p.c. il terzo pignorato deve dichiarare l'esistenza di precedenti procedimenti o di provvedimenti che incidono sulla titolarità del credito; l'omessa dichiarazione può esporre il terzo a rischi di doppia obbligazione.

  • precedenti di Cassazione (es. Cass. n. 9048/2006; Cass. n. 22304/2007; Cass. n. 19947/2017; Cass. n. 17195/2025)

    Cass. n. 9048/2006; Cass. n. 22304/2007; Cass. n. 19947/2017; Cass. n. 17195/2025

    La giurisprudenza consolidata afferma che la richiesta di pagamento conoscibile al committente può integrare la domanda ai fini dell'art. 1676 c.c.; il fallimento dell'appaltatore non rende improcedibile l'azione diretta; il pagamento effettuato dopo la dichiarazione di fallimento può essere inefficace; l'ordinanza di assegnazione trasferisce la titolarità del credito pignorato.

Massime di principio

  • La richiesta stragiudiziale di pagamento, se resa conoscibile al committente, integra la domanda ai fini dell'art. 1676 c.c. e trasforma il committente in debitore diretto dei dipendenti dell'appaltatore fino alla concorrenza del debito dovuto all'appaltatore.
  • L'azione ex art. 1676 c.c. è un'azione di cognizione che può essere esercitata anche se l'appaltatore è stato dichiarato fallito; il fallimento non determina automaticamente l'improcedibilità dell'azione diretta nei confronti del committente.
  • I pignoramenti presso terzi costituiscono un vincolo di indisponibilità delle somme spettanti all'appaltatore ma non impediscono la proposizione dell'azione ex art. 1676 c.c.; solo con l'ordinanza di assegnazione viene trasferita la titolarità del credito al creditore procedente.
  • Il terzo pignorato (committente) deve verificare la situazione procedurale: pagare all'appaltatore dopo la dichiarazione di fallimento può essere inefficace; pagare alla curatela è obbligatorio quando sussista un vincolo esecutivo efficace (ordinanza di assegnazione).
  • Nella valutazione della domanda ex art. 1676 c.c. è condizione dell'azione l'esistenza del debito del committente al momento della decisione: possono intervenire fatti sopravvenuti (es. ordinanza di assegnazione) che eliminano la condizione e rendono la domanda inefficace nella parte interessata.
  • Se l'azione ex art. 1676 c.c. si conclude con un titolo esecutivo a favore del dipendente, lo stesso potrà poi agire esecutivamente sul committente e saranno applicate le regole sul concorso tra più creditori pignoranti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.