Cassazione Civile, Sentenza n. 28903/2025 del 01/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Andrea Cocco ha contestato la legittimità di ventidue contratti a tempo determinato (2015-2018) con la Fondazione Teatro Regio di Torino, svolgendo la prestazione come "professore d'orchestra" inquadrato nel IV livello del CCNL personale artistico enti lirico-sinfonici. Ha dedotto che i contratti erano privi di effettive esigenze provvisorie, chiedendo la declaratoria di nullità del termine, la conversione del rapporto in tempo indeterminato con decorrenza dal 13/10/2015 e il risarcimento del danno.
La decisione
Il Tribunale di Torino, in parte, aveva dichiarato nullo il termine del contratto n. 911 del 25/9/2018 e lo aveva trasformato in contratto a tempo indeterminato disponendo il pagamento di un'indennità parametrata a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il TFR. La Corte d'Appello di Torino ha invece accolto l'appello della Fondazione e ha respinto tutte le domande di Cocco, rigettando anche il suo appello incidentale. Cocco ha proposto ricorso per cassazione ma ha poi rinunciato ritualmete al ricorso prima dell'udienza; la Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Le spese del giudizio di cassazione tra il ricorrente e la Fondazione sono compensate (in ragione dell'esito alterno dei gradi e della complessità giuridica); nessuna statuizione sulle spese nei confronti dell'INPS che non ha svolto attività difensiva. È stato, inoltre, precisato che l'estinzione esime dall'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Norme richiamate
art. 390 cod. proc. civ.
la rinuncia al ricorso è rituale se posta prima dell'udienza, sottoscritta dal ricorrente e dal difensore e comunicata alla cancelleria; in tali condizioni produce l'effetto estintivo del processo di cassazione
art. 391 cod. proc. civ.
l'effetto della rinuncia rituale è l'estinzione del giudizio di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione non si applica l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Giurisprudenza richiamata - Cass. S.U. nn. 5542/2023 e Cass. n. 5556/2023
tale giurisprudenza è richiamata dalla Corte per motivare la compensazione integrale delle spese tra le parti, in considerazione dell'esito alterno dei gradi di merito e della complessità della questione giuridica
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del processo di legittimità e impedisce alla Corte di pronunciarsi sul merito; pertanto, chi rinuncia rinuncia anche alla possibilità di ottenere una pronuncia di cassazione favorevole.
- La rinuncia è un atto unilaterale che non richiede l'accettazione della controparte ma deve rispettare i requisiti formali (proposta prima dell'udienza, sottoscrizione del ricorrente e del difensore, comunicazione alla cancelleria) per produrre effetti estintivi.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia non incide direttamente sulle decisioni di merito già pronunciate: la sentenza di merito resta operante salvo diversa impugnazione non rinunciata.
- La Corte può disporre la compensazione delle spese tra le parti quando vi siano esiti alterni nei gradi di merito e questioni giuridiche complesse sopravvenute; la mancanza di attività difensiva di una parte terza (es. INPS) può escludere statuizioni di condanna alle spese nei suoi confronti.
- In controversie su trasformazione di contratti a termine in tempo indeterminato, l'onere probatorio resta sul lavoratore che deve dimostrare l'assenza di esigenze temporanee oggettive; le strategie processuali (es. rinuncia) vanno valutate attentamente perché precludono il giudizio di legittimità.
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