Cassazione Civile, Sentenza n. 28771/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Paolo Marin impugnava il licenziamento per giusta causa del 16/11/2015, deducendo che gli addebiti disciplinari erano infondati e chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento nonché il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità supplementare. Il giudizio, iniziato contro la Banca Popolare di Vicenza, fu riassunto dopo la liquidazione coatta amministrativa contro il commissario liquidatore e Intesa Sanpaolo S.p.A. quale cessionario. In primo grado il Tribunale accolse la domanda e condannò Intesa Sanpaolo al pagamento delle indennità; in appello Intesa Sanpaolo e la BPV in l.c.a. hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva di Intesa (poiché il rapporto di lavoro era cessato prima della cessione del compendio) e l'improcedibilità della domanda verso la banca in l.c.a.; la Corte d'Appello ha accolto gli appelli di Intesa e BPV, dichiarando la domanda improcedibile nei loro confronti e condannando Marin alla restituzione delle somme incassate in esecuzione della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Marin e ha confermato i principi applicati dalla Corte d'Appello: 1) l'accordo del gennaio 2018 è qualificato come atto interpretativo della cessione del 2017 e, alla luce di tale interpretazione, i rapporti di lavoro cessati prima della cessione (come quello di Marin) sono esclusi dalla cessione e quindi Intesa Sanpaolo non era legittimata passiva; 2) la carenza di legittimazione passiva è una difesa non soggetta a preclusioni e può essere rilevata anche d'ufficio se risultante dagli atti; 3) l'art. 3 d.l. n. 99/2017 non impone automaticamente l'inclusione di tutte le controversie nella cessione e rimette ai commissari e al cessionario l'individuazione dell'oggetto della cessione; 4) il trasferimento di un "fondo rischi" non comporta automaticamente il trasferimento del rapporto di lavoro; 5) alla luce della novità della questione la Corte ha compensato le spese di cassazione. Di conseguenza il ricorso è respinto e permane l'esclusione di Intesa (e l'improcedibilità verso la BPV in l.c.a. sul punto) risultante dalla sentenza di appello.
Norme richiamate
art. 3 d.l. n. 99/2017 (conv. L. n. 171/2017)
“restano in ogni caso escluse dalla cessione le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività.”
La norma evita che controversie ancora inesistenti alla data della cessione gravino sul cessionario; tuttavia non dispone automaticamente che tutte le controversie anteriori siano incluse o escluse dalla cessione: l'individuazione dell'oggetto della cessione rimane rimessa ai commissari liquidatori e al cessionario e può essere precisata contrattualmente
Il principio di non contestazione riguarda i fatti e non l'interpretazione dei contratti; dunque la mancata contestazione processuale iniziale di una interpretazione contrattuale non impedisce la successiva deduzione della carenza di legittimazione passiva
L'interpretazione dei contratti segue regole civili autonome; la qualificazione e interpretazione di un accordo (es. come interpretativo o innovativo) è attività ermeneutica riservata al giudice del merito e sindacabile in Cassazione solo nei limiti del rispetto dei canoni legali
Norma procedurale su cui si sono basati i motivi di ricorso per cassazione (vizi di diritto e motivazione) ma che non autorizza la risoluzione di contrasti ermeneutici tipicamente di merito se la decisione di appello è plausibile e motivata
Sentenza Corte Cost. n. 225/2022
Ha affermato che l'art. 3 d.l. 99/2017 rimette ai commissari e al cessionario la determinazione dell'oggetto della cessione e non regola automaticamente i singoli rapporti di lavoro; ne deriva che la disciplina applicabile ai rapporti trasferiti dipende anche dalla volontà e dagli accordi tra commissari e cessionario
Massime di principio
- La legittimazione passiva del cessionario va valutata in base al contenuto concreto del contratto di cessione (e degli accordi interpretativi successivi): se il rapporto di lavoro è cessato prima della data di trasferimento dell'insieme aziendale, è normalmente escluso dalla cessione e il cessionario non è legittimato passivamente per controversie attinenti a quel rapporto
- La carenza di legittimazione passiva è una difesa sostanziale non soggetta a preclusioni del rito del lavoro e può essere rilevata anche in corso di causa o d'ufficio dal giudice, se emerge dagli atti
- La qualificazione di un accordo (interpretativo vs. novativo) è questione di fatto/interpretazione riservata al giudice di merito: in Cassazione è possibile solo il sindacato sul rispetto dei canoni ermeneutici, non una rilettura ex novo
- L'art. 3 d.l. 99/2017 ha funzione cautelare (escludere controversie non ancora sorte alla data della cessione) e non impone automaticamente l'inclusione di tutte le controversie pregresse; è essenziale verificare la concreta delimitazione contrattuale dell'oggetto della cessione stabilita da commissari e cessionario
- Il trasferimento di un "fondo rischi" non equivale automaticamente al trasferimento della titolarità dei rapporti giuridici collegati; occorre verificare la volontà contrattuale e le pattuizioni specifiche
- Se in una situazione analoga si contesta la legittimazione del cessionario, è importante dedurre tempestivamente e documentare la data di estinzione del rapporto, il testo del contratto di cessione e di ogni accordo integrativo/ricognitivo, nonché valutare la necessità di rivolgersi eventualmente al giudice della liquidazione/curatele quando la domanda abbia natura meramente patrimoniale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 31 ott 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 28770/2025 del 31/10/2025
- Sentenza lavoro · 31 ott 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 28772/2025 del 31/10/2025
- Sentenza lavoro · 31 ott 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 28773/2025 del 31/10/2025
- Sentenza lavoro · 1 nov 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 28904/2025 del 01/11/2025
- Sentenza lavoro · 1 nov 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 28903/2025 del 01/11/2025
- Sentenza lavoro · 1 nov 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 28902/2025 del 01/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →