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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 28771/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Paolo Marin impugnava il licenziamento per giusta causa del 16/11/2015, deducendo che gli addebiti disciplinari erano infondati e chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento nonché il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità supplementare. Il giudizio, iniziato contro la Banca Popolare di Vicenza, fu riassunto dopo la liquidazione coatta amministrativa contro il commissario liquidatore e Intesa Sanpaolo S.p.A. quale cessionario. In primo grado il Tribunale accolse la domanda e condannò Intesa Sanpaolo al pagamento delle indennità; in appello Intesa Sanpaolo e la BPV in l.c.a. hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva di Intesa (poiché il rapporto di lavoro era cessato prima della cessione del compendio) e l'improcedibilità della domanda verso la banca in l.c.a.; la Corte d'Appello ha accolto gli appelli di Intesa e BPV, dichiarando la domanda improcedibile nei loro confronti e condannando Marin alla restituzione delle somme incassate in esecuzione della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Marin e ha confermato i principi applicati dalla Corte d'Appello: 1) l'accordo del gennaio 2018 è qualificato come atto interpretativo della cessione del 2017 e, alla luce di tale interpretazione, i rapporti di lavoro cessati prima della cessione (come quello di Marin) sono esclusi dalla cessione e quindi Intesa Sanpaolo non era legittimata passiva; 2) la carenza di legittimazione passiva è una difesa non soggetta a preclusioni e può essere rilevata anche d'ufficio se risultante dagli atti; 3) l'art. 3 d.l. n. 99/2017 non impone automaticamente l'inclusione di tutte le controversie nella cessione e rimette ai commissari e al cessionario l'individuazione dell'oggetto della cessione; 4) il trasferimento di un "fondo rischi" non comporta automaticamente il trasferimento del rapporto di lavoro; 5) alla luce della novità della questione la Corte ha compensato le spese di cassazione. Di conseguenza il ricorso è respinto e permane l'esclusione di Intesa (e l'improcedibilità verso la BPV in l.c.a. sul punto) risultante dalla sentenza di appello.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. n. 99/2017 (conv. L. n. 171/2017)

    “restano in ogni caso escluse dalla cessione le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività.”

    La norma evita che controversie ancora inesistenti alla data della cessione gravino sul cessionario; tuttavia non dispone automaticamente che tutte le controversie anteriori siano incluse o escluse dalla cessione: l'individuazione dell'oggetto della cessione rimane rimessa ai commissari liquidatori e al cessionario e può essere precisata contrattualmente

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione riguarda i fatti e non l'interpretazione dei contratti; dunque la mancata contestazione processuale iniziale di una interpretazione contrattuale non impedisce la successiva deduzione della carenza di legittimazione passiva

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione dei contratti segue regole civili autonome; la qualificazione e interpretazione di un accordo (es. come interpretativo o innovativo) è attività ermeneutica riservata al giudice del merito e sindacabile in Cassazione solo nei limiti del rispetto dei canoni legali

  • art. 360 c.p.c.

    Norma procedurale su cui si sono basati i motivi di ricorso per cassazione (vizi di diritto e motivazione) ma che non autorizza la risoluzione di contrasti ermeneutici tipicamente di merito se la decisione di appello è plausibile e motivata

  • Sentenza Corte Cost. n. 225/2022

    Ha affermato che l'art. 3 d.l. 99/2017 rimette ai commissari e al cessionario la determinazione dell'oggetto della cessione e non regola automaticamente i singoli rapporti di lavoro; ne deriva che la disciplina applicabile ai rapporti trasferiti dipende anche dalla volontà e dagli accordi tra commissari e cessionario

Massime di principio

  • La legittimazione passiva del cessionario va valutata in base al contenuto concreto del contratto di cessione (e degli accordi interpretativi successivi): se il rapporto di lavoro è cessato prima della data di trasferimento dell'insieme aziendale, è normalmente escluso dalla cessione e il cessionario non è legittimato passivamente per controversie attinenti a quel rapporto
  • La carenza di legittimazione passiva è una difesa sostanziale non soggetta a preclusioni del rito del lavoro e può essere rilevata anche in corso di causa o d'ufficio dal giudice, se emerge dagli atti
  • La qualificazione di un accordo (interpretativo vs. novativo) è questione di fatto/interpretazione riservata al giudice di merito: in Cassazione è possibile solo il sindacato sul rispetto dei canoni ermeneutici, non una rilettura ex novo
  • L'art. 3 d.l. 99/2017 ha funzione cautelare (escludere controversie non ancora sorte alla data della cessione) e non impone automaticamente l'inclusione di tutte le controversie pregresse; è essenziale verificare la concreta delimitazione contrattuale dell'oggetto della cessione stabilita da commissari e cessionario
  • Il trasferimento di un "fondo rischi" non equivale automaticamente al trasferimento della titolarità dei rapporti giuridici collegati; occorre verificare la volontà contrattuale e le pattuizioni specifiche
  • Se in una situazione analoga si contesta la legittimazione del cessionario, è importante dedurre tempestivamente e documentare la data di estinzione del rapporto, il testo del contratto di cessione e di ogni accordo integrativo/ricognitivo, nonché valutare la necessità di rivolgersi eventualmente al giudice della liquidazione/curatele quando la domanda abbia natura meramente patrimoniale

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