Cassazione Civile, Ordinanza n. 36399/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (automobilista)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento sanzionatorio amministrativo seguito a una pronuncia penale di non doversi procedere per estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della messa alla prova. In esito a tale vicenda la Prefettura aveva adottato ordinanze con cui disponeva, tra l'altro, la confisca di un autocarro condotto dal destinatario e la revoca della patente di guida. Il soggetto sanzionato aveva proposto opposizione, respinta dal Tribunale in sede di appello della Prefettura. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 224-ter, comma 6, cod. strada, come inciso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2020, sostenendo che, a seguito di tale declaratoria di illegittimità, non poteva disporsi la confisca del veicolo ma doveva esserne ordinata la restituzione; 2) violazione dell'art. 7 l. n. 241 del 1990, per mancata comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio; 3) violazione dell'art. 4 l. n. 689 del 1981, per avere il giudice escluso la causa di giustificazione dello stato di necessità rispetto all'aggravante dell'aver cagionato un incidente stradale, assumendosi che l'urto fosse dipeso dalla necessità di evitare un veicolo contromano che aveva invaso la corsia. La Prefettura non si è costituita in cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo applicabile la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 224-ter, comma 6, cod. strada, nella parte in cui consentiva al Prefetto di verificare le condizioni per la confisca del veicolo anche in caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, anziché disporne la restituzione all'avente diritto. Ha invece rigettato gli altri due motivi: quanto alla comunicazione di avvio del procedimento, ha ribadito che nelle sanzioni amministrative disciplinate dalla l. n. 689 del 1981 non si applica l'art. 7 l. n. 241 del 1990 perché la legge speciale già prevede forme di partecipazione difensiva equivalenti; quanto allo stato di necessità, ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso l'esimente per mancata prova del fatto allegato dal trasgressore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo relativo alla confisca e, decidendo nel merito, la Corte ha annullato l'ordinanza ingiunzione nella parte in cui disponeva la confisca dell'autocarro. Spese di cassazione dichiarate non ripetibili e spese dei gradi di merito compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 224-ter, comma 6, codice della strada
La disposizione, come dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 75 del 2020, non consente la confisca del veicolo in caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova; in tale ipotesi va disposta la restituzione all'avente diritto.
sentenza Corte costituzionale n. 75 del 2020
Ha dichiarato illegittimo l'art. 224-ter, comma 6, cod. strada, nella parte in cui prevedeva la verifica prefettizia dei presupposti della confisca anziché la restituzione del veicolo quando il reato si estingue per esito positivo della messa alla prova.
art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241
Non si applica ai procedimenti sanzionatori amministrativi regolati dalla l. n. 689 del 1981, poiché la disciplina speciale assicura già garanzie partecipative equivalenti o non inferiori al minimo richiesto dalla legge generale.
legge 24 novembre 1981, n. 689
Nelle sanzioni amministrative questa disciplina speciale prevale sulla normativa generale sul procedimento amministrativo e contiene autonomi meccanismi di informazione e difesa dell'interessato.
artt. 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689
Sono richiamati come strumenti procedimentali che assicurano la partecipazione e la difesa dell'interessato nel procedimento sanzionatorio amministrativo.
art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689
La causa di esclusione della responsabilità o dell'aggravante invocata deve essere provata da chi la allega, salvo che il fatto rientri nella sfera di conoscenza dell'altra parte.
Massime di principio
- Quando una norma sanzionatoria accessoria è stata colpita da declaratoria di illegittimità costituzionale, il giudice deve applicare la disciplina risultante dalla pronuncia costituzionale anche se il provvedimento amministrativo è stato adottato prima della decisione, purché la questione sia ancora rilevante nel giudizio.
- In materia di sanzioni amministrative disciplinate dalla legge n. 689 del 1981, la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241 del 1990 non trova applicazione, perché la legge speciale contiene già garanzie partecipative e difensive proprie.
- Chi invoca una causa di esclusione della responsabilità o dell'aggravante deve darne prova, non essendo sufficiente la mera allegazione se il fatto non è nella conoscenza dell'Amministrazione o dell'altra parte.
- Nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, la valutazione della prova del fatto scriminante resta rimessa al giudice di merito, che può escluderlo in difetto di riscontri probatori idonei.
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