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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41804/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P., contestando la sussistenza dei gravi indizi di partecipazione a una associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (art. 74 DPR 8/10/1990, n. 309) e la fondatezza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione). La difesa ha sostenuto che il quadro indiziario era basato su mere congetture, limitato a un arco temporale ristretto (circa quattro mesi), che il contributo della donna era marginale e sporadico (anche alla luce della sua età e della mancanza di precedenti), che non sussistevano contatti rilevanti con altri indagati e che non risultavano attività a lei imputabili dopo maggio 2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nel corpo della decisione la Corte ha ritenuto il ricorso generico e manifestamente infondato, confermando la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui dalle indagini emergeva un contributo stabile e continuativo della Toscano: messa a disposizione dell'appartamento per stoccaggio e confezionamento di stupefacenti, attività di confezionamento e occultamento, ospitalità di sodali per sottrarsi ai controlli, ricarica di ricetrasmittenti e percezione di uno stipendio. La Corte ha inoltre ritenuto adeguata la valutazione sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione), considerando la "professionalità" dell'attività svolta, la sua continuità e l'inadeguatezza del presidio domiciliare anche con vigilanza elettronica. Per tali ragioni il ricorso non è stato accolto.

Norme richiamate

  • art. 74 DPR 8 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti)

    La Corte ha ritenuto che la messa a disposizione dell'abitazione per stoccaggio e confezionamento, il confezionamento stesso, l'occultamento, la segnalazione di forze dell'ordine e la percezione di una remunerazione costituiscano un contributo partecipativo riconducibile all'associazione finalizzata allo spaccio.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione all'istanza di riesame; il riferimento serve a inquadrare l'impugnazione del provvedimento cautelare dinanzi al Tribunale del riesame (la Corte non rileva vizi nella procedura di riesame).

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Invocato come parametro per la valutazione del pericolo di reiterazione: la Corte ha confermato che, alla luce della gravità e della continuità della condotta, sussistono esigenze cautelari idonee a giustificare la custodia in carcere.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come norma procedurale per la presentazione dei motivi in Cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso generico e quindi inammissibile ai sensi delle norme processuali rilevanti.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla condanna al versamento alla Cassa delle ammende: la Corte di Cassazione ha ritenuto che vi fossero ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha disposto il versamento di una somma equitativa.

Massime di principio

  • La mera età avanzata o l'assenza di precedenti non escludono la sussistenza di una partecipazione stabile a un'associazione per delinquere se le indagini dimostrano un contributo continuativo e professionalizzato.
  • La messa a disposizione di un'abitazione per stoccaggio/confezionamento, il confezionamento delle dosi, l'ospitalità per sottrarsi ai controlli e la percezione di un compenso possono integrare la partecipazione all'associazione finalizzata allo spaccio.
  • La percezione di una remunerazione è elemento sintomatico rilevante per distinguere la soggezione passiva dall'adesione consapevole al programma criminoso.
  • Il pericolo di reiterazione del reato può essere ritenuto sussistente anche dopo la chiusura delle indagini quando l'attività risulta svolta in modo "professionale" e continuativo; la cessazione dell'attività investigativa non prova automaticamente la cessazione dell'attività criminosa.
  • Gli argomenti difensivi generici e non supportati da elementi probatori nuovi o specifici rischiano l'inammissibilità in Cassazione; per impugnare efficacemente misure cautelari è necessario contestare puntualmente la motivazione con elementi concreti (es. prova dell'assenza di continuità, testimonianze o elementi che dimostrino l'inefficacia del rischio di reiterazione).
  • Il presidio domiciliare con sistemi di vigilanza elettronica può essere ritenuto inadeguato se l'attività criminosa ha natura domestica e trova nel domicilio un luogo facilitante per la continuazione dell'illecito.

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