Cassazione Penale, Ordinanza n. 11569/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda due sentenze di condanna emesse dal GIP di Venezia nei confronti di due soggetti, poi divenute oggetto di intervento successivo del medesimo ufficio giudicante. In sede esecutiva il pubblico ministero ha chiesto di correggere un asserito errore materiale consistente nell'omessa statuizione, nel dispositivo delle sentenze, della confisca di un immobile sottoposto a sequestro preventivo, fino alla concorrenza del profitto del reato, indicato in euro 140.000. Il GIP ha accolto l'istanza, richiamando la procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p., e ha inserito nel dispositivo la confisca dell'immobile fino alla concorrenza di euro 133.470,00, tenuto conto che una parte del profitto era già stata confiscata in denaro. Il difensore dei condannati ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e nullità dell'ordinanza: secondo la difesa, né il GUP né la Corte d'appello avevano disposto la confisca dell'immobile, essendosi limitate a confiscare solo una somma di denaro ritenuta profitto dell'attività di spaccio; pertanto l'immobile non poteva essere considerato profitto o prodotto del reato, mancando prova che il suo acquisto derivasse dall'attività illecita. La Procura generale ha chiesto la riqualificazione del ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il rimedio esperibile contro il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione in materia di confisca fosse l'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., non il ricorso per cassazione. Applicando il principio di conservazione degli atti e il favor impugnationis, ha quindi riqualificato il ricorso come opposizione e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia - Ufficio GIP, in funzione di giudice dell'esecuzione, per la trattazione in contraddittorio. La Corte ha inoltre osservato che la procedura di correzione dell'errore materiale non era lo strumento corretto per introdurre una statuizione ablativa non presente nel dispositivo originario, ma non ha deciso nel merito sulla fondatezza della richiesta di confisca.
Norme richiamate
La correzione di errore materiale è ammessa solo per errori od omissioni che non comportano una modificazione essenziale dell'atto; non può essere usata per inserire una statuizione ablativa nuova e non ricompresa nella ratio decidendi della decisione originaria.
Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione in materia di confisca è esperibile l'opposizione; il ricorso per cassazione va riqualificato come opposizione e gli atti trasmessi al giudice competente.
La confisca richiesta in fase esecutiva è decisa dal giudice dell'esecuzione con ordinanza resa secondo il relativo rito, impugnabile con opposizione.
È richiamato come base della conversione dell'impugnazione in un rimedio ammissibile, in attuazione del principio di conservazione degli atti.
art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990
È richiamato come norma che prevede la confisca per equivalente del profitto del reato di stupefacenti come misura obbligatoria.
art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
È indicato come reato contestato nelle sentenze originarie, da cui deriverebbe il profitto oggetto di ablazione.
È evocato dalla difesa in relazione alla confisca, per contestare la legittimità dell'integrazione disposta sull'immobile.
Massime di principio
- In materia di confisca disposta o richiesta nella fase esecutiva, il provvedimento del giudice dell'esecuzione non è direttamente ricorribile per cassazione, ma va impugnato con opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p.
- Quando un atto di gravame è proposto con nomen iuris errato, il giudice deve privilegiare la conservazione degli atti e il favor impugnationis, convertendo il ricorso nel rimedio corretto se ammissibile.
- La procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. non può essere utilizzata per introdurre una statuizione di confisca che modifichi il contenuto essenziale della decisione già adottata.
- L'omissione di una statuizione obbligatoria in tema di confisca non legittima automaticamente un intervento correttivo postumo fuori dal rito esecutivo previsto dalla legge; la questione va trattata nel procedimento esecutivo con le garanzie del contraddittorio.
- La garanzia dell'opposizione in materia di confisca esecutiva assicura una seconda valutazione di merito, sufficiente a tutelare il diritto di difesa.
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