Cassazione Penale, Sentenza n. 39492/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente propose ricorso per cassazione con tre motivi principali: 1) violazione dell'art. 544-quinquies c.p., deducendo che la norma punirebbe solo chi promuove, organizza o dirige le corse clandestine e non chi vi partecipa o assiste; 2) violazione dell'art. 340 c.p., sostenendo che non fosse chiara la sua posizione all'inizio della gara e quindi non provata la sua partecipazione al blocco del traffico; 3) travisamento della prova in relazione al maltrattamento degli animali, lamentando l'assenza di prova che egli abbia azionato il segnalatore acustico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la decisione di merito avesse adeguatamente ricostruito il ruolo attivo del Borgia all'interno della congerie di auto e motorini che avevano organizzato il blocco del traffico per consentire la gara clandestina, per cui il motivo si risolveva in una diversa valutazione dei fatti e risultava inammissibile. Il secondo motivo è stato considerato inammissibile perché limitata riproposizione di censure già esaminate e respinte in appello; la corte territoriale aveva infatti già accertato che il blocco del traffico era unitariamente condotto dal gruppo di cui il ricorrente faceva parte, integrando il reato di cui all'art. 340 c.p. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introdotto per la prima volta in cassazione e quindi tardivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la norma, pur menzionando chi "promuove, organizza o dirige", possa ricomprendere anche soggetti che, partecipando attivamente alla congerie e contribuendo al blocco del traffico e alla preparazione della corsa, svolgono un ruolo effettivo nell'organizzazione dell'evento clandestino, secondo la ricostruzione di merito
Integra il reato la destinazione di una strada pubblica a pista per corse di cavalli che inibisca la libera fruibilità e determini l'interruzione o il concreto turbamento della circolazione; la partecipazione al blocco unitario del traffico finalizzato allo svolgimento della gara è sufficiente per la responsabilità
Per la Corte, disposizioni applicabili alla declaratoria di inammissibilità che comportano l'onere delle spese e l'obbligo del versamento alla Cassa delle ammende quando non ricorrono elementi di maggiore colpa attenuante nella proposizione del ricorso
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Rilevati come richiamo alle regole sull'ammissibilità dei motivi di cassazione: i motivi devono indicare specificatamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, e non possono limitarsi a riprodurre le argomentazioni di merito
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in tema di onere delle spese e valutazione della colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per riesaminare i fatti: i motivi che si risolvono in una diversa ricostruzione fattuale sono inammissibili.
- Chi partecipa attivamente a un blocco unitario del traffico finalizzato allo svolgimento di una gara clandestina può essere considerato parte dell'organizzazione ai fini dell'art. 544-quinquies, se la partecipazione è tale da contribuire concretamente alla preparazione o alla realizzazione dell'evento.
- Per integrare l'art. 340 c.p. è sufficiente la destinazione della strada a pista per corse quando ciò inibisca la libera fruibilità e determini l'interruzione o il concreto turbamento della circolazione; la valutazione di ciò spetta ai giudici di merito e non alla cassazione.
- Motivi nuovi introdotti per la prima volta in cassazione sono inammissibili: tutte le censure rilevanti devono essere proposte già in primo e secondo grado.
- Nel preparare un ricorso per cassazione è essenziale formulare critiche argomentate e specifiche rispetto alle motivazioni della sentenza impugnata; la mera ripetizione di censure già formulate e respinte in appello espone il ricorso a rigetto per inammissibilità.
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