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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28734/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario)

La controversia

La controversia nasce da una cessione, stipulata in esecuzione di un precedente preliminare, di un credito vantato verso una società terza. La cessionaria ha agito contro il cedente sostenendo che il credito ceduto fosse inesistente e che, quindi, la cessione fosse nulla, chiedendo la restituzione di quanto pagato come corrispettivo. In primo grado e poi in appello era stato accertato che l’esborso originario del cedente in favore della società debitrice non costituiva finanziamento, ma versamento in conto capitale; da ciò era stata tratta l’inesistenza del credito e la condanna del cedente alla restituzione della somma ricevuta per la cessione. La sentenza di appello era stata già cassata due volte: la prima con un principio di diritto che imponeva di verificare la causa concreta del versamento per distinguere tra finanziamento, versamento finalizzato a futuro aumento di capitale e apporto assimilabile a capitale di rischio; la seconda per non aver dato corretta applicazione a tale principio. Nel secondo rinvio, la corte territoriale ha nuovamente confermato la decisione di primo grado, valorizzando vari elementi indiziari (scritture contabili, bilanci, comportamento delle parti, mancanza di richiesta di restituzione, mancanza di impugnazioni di bilancio) per qualificare l’apporto come versamento in conto capitale a fondo perduto, quindi non generatore di un credito cedibile. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la mancata applicazione dei principi enunciati dalle precedenti pronunce di legittimità e la violazione degli artt. 1226, 1362 e 1363 c.c., sostenendo che il giudice di rinvio avesse fondato la decisione su documenti diversi da quelli indicati dalla Cassazione e non avesse correttamente interpretato la volontà delle parti; con il secondo motivo ha censurato il capo sulle spese ex art. 91 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il giudice di rinvio avesse correttamente individuato il punto decisivo nell’interpretazione della volontà delle parti circa la natura dell’apporto: finanziamento, versamento atipico condizionato a un futuro aumento di capitale, oppure apporto di capitale di rischio a fondo perduto. Ha affermato che la corte territoriale ha utilizzato un apprezzamento conforme al principio di diritto già enunciato, valorizzando clausole statutarie, scritture contabili, bilanci, comportamento delle parti e circostanze concrete. La Corte ha quindi considerato corretta la conclusione secondo cui l’apporto era un versamento in conto capitale, privo di correlato diritto di credito in capo al socio; di conseguenza, il credito ceduto era inesistente e operava la garanzia di cui all’art. 1266 c.c., con obbligo del cedente di restituire quanto percepito per la cessione. Rigettato il primo motivo, il secondo motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1266 c.c.

    la garanzia per l'inesistenza del credito opera quando il credito ceduto non esiste al tempo della cessione; nel caso concreto, poiché l'apporto era qualificato come versamento in conto capitale a fondo perduto, il credito del cedente non era sorto.

  • art. 1813 c.c.

    richiamato per distinguere il finanziamento del socio, dal quale nasce un diritto di credito alla restituzione, dal versamento in conto capitale.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo nella motivazione della decisione.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare l'interpretazione del negozio; la Corte ribadisce che la volontà delle parti va ricostruita con gli ordinari canoni ermeneutici.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato dal ricorrente per la lettura sistematica delle scritture e degli atti; la Corte conferma la necessità di una valutazione complessiva del materiale interpretativo.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per il motivo sulle spese; il relativo censura è stata dichiarata inammissibile dopo il rigetto del primo motivo.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002

    menzionato ai fini dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1-bis, art. 13 d.P.R. 115/2002

    richiamato quale base per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando si discute della cessione di un credito del socio verso la società, il giudice deve accertare la causa concreta dell'originario apporto per stabilire se il credito esistesse realmente al momento della cessione.
  • La distinzione tra finanziamento soci, versamento finalizzato a un futuro aumento di capitale e apporto in conto capitale a fondo perduto dipende dall'interpretazione complessiva della volontà delle parti e delle circostanze concrete, non dalla sola mancanza di una deliberazione formale di aumento del capitale.
  • Il giudice di rinvio si conforma al principio di diritto della Cassazione quando utilizza, in modo coordinato, clausole statutarie, scritture contabili, bilanci, comportamento successivo delle parti e ogni altra circostanza utile a ricostruire la volontà negoziale.
  • Il versamento in conto capitale assimilabile a capitale di rischio non genera, di regola, un diritto di credito alla restituzione in capo al socio; perciò il credito non è cedibile come esistente e opera la garanzia per l'inesistenza del credito del cedente.
  • Il controllo della Cassazione sul giudizio di rinvio è limitato alla corretta applicazione del principio di diritto e alla coerenza logico-giuridica della motivazione, non potendo sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio.
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Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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