Cassazione Penale, Sentenza n. 28310/2023 del 03/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il rigetto del riesame avverso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere (per omicidio aggravato e fattispecie con finalità di agevolazione mafiosa). Contestavano in particolare l'attendibilità e la convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Morcavallo, Sovereto, Visone), la sussistenza delle aggravanti della premeditazione e della finalità di agevolazione mafiosa, e la necessità/adeguatezza della custodia cautelare in carcere (tacitazione di misure meno afflittive e considerazione del lungo decorso del tempo dal fatto).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo completo, congruo e non illogico la valutazione dei gravi indizi, confermando la credibilità principale del dichiarante Morcavallo (anche sulla base della sua condanna e dei riscontri) e la convergenza sostanziale tra le dichiarazioni di Morcavallo e Sovereto. Ha richiamato il principio della frazionabilità della valutazione delle dichiarazioni e ha ritenuto rilevanti le dichiarazioni che convergono sul nucleo centrale del fatto. Ha altresì ritenuto provate, nella fase cautelare e con ragionevole e alta probabilità, le aggravanti della premeditazione e della finalità di agevolare il clan, nonché sussistenti le esigenze cautelari (pericolo di recidiva e attuale collegamento con ambienti criminali), dichiarando inidonee misure meno afflittive. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati, i ricorrenti condannati alle spese e il provvedimento impugnato confermato.
Norme richiamate
codice penale, artt. 110, 575, 576, 416-bis.1
artt. 110, 575, 576, 416-bis.1 cod.pen.
Fatti contestati: omicidio (concorso, modalità e aggravanti) e condotta con finalità di agevolazione di associazione mafiosa; la Corte valuta gli indizi rispetto a tali fattispecie nel giudizio cautelare
legge n. 497/1974, artt. 12-14
Norme relative all'uso delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e misure di protezione; la Corte applica i riscontri e la valutazione di attendibilità nel contesto
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) e e)
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.
Criteri di impugnazione per cassazione (mancanza, apparente o manifesta illogicità della motivazione); la Corte verifica che non sussistano vizi che incidano in modo manifesto sulla decisione
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
art. 275, comma 3, cod.proc.pen.
Presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari per reati gravi (anche con finalità mafiosa); la Corte riconosce che tale presunzione opera, salvo prova contraria fondata e attuale
codice di procedura penale, art. 275, comma 3-bis
art. 275, comma 3-bis, cod.proc.pen.
Obbligo di motivare l'adeguatezza della custodia in carcere rispetto ad altre misure meno afflittive; la Corte ritiene che il Tribunale abbia adeguatamente motivato l'inidoneità di misure alternative
Giurisprudenza: Sezioni Unite, sentenza n. 11 del 23/02/2000 (Audino)
SS.UU. n. 11/2000, Audino
Principio che in tema di misure cautelari la Corte di cassazione verifica se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravità del quadro indiziario; richiamato come criterio di legittimità
Giurisprudenza: principio della frazionabilità della valutazione delle dichiarazioni di collaboratori
richiamo a precedenti di Cassazione (es. Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017)
La mancata attendibilità di una parte del racconto non comporta necessariamente l'inattendibilità dell'intera dichiarazione; la valutazione può essere parcellizzata se non esiste interferenza fattuale fra le parti
Massime di principio
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere utilizzate in sede cautelare anche se presentano discrepanze su dettagli, purché convergano sul «nucleo centrale» del fatto e risultino riscontrate esternamente dove possibile
- La valutazione dell'attendibilità è frazionabile: l'inattendibilità di singoli passi del racconto non annulla automaticamente il valore delle restanti parti adeguatamente riscontrate
- Nel giudizio cautelare il requisito richiesto è una valutazione prognostica di ragionevole e alta probabilità (non la certezza del giudizio di merito); la motivazione deve spiegare come si è giunti a tale valutazione
- La lunga distanza temporale dal fatto non determina automaticamente la cessazione delle esigenze cautelari: il giudice deve però motivare l'attualità del pericolo di recidiva con elementi concreti (precedenti, condanne, collegamenti attuali con contesti criminali)
- Per impugnare con successo la sussistenza di aggravanti o di esigenze cautelari occorre censurare la motivazione per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà; mere richieste di diversa valutazione delle prove sono inammissibili
- Chi contesta in cassazione deve anche avere interesse a far cadere singole aggravanti: la censura priva di interesse (se la misura cautelare rimane comunque giustificata) può essere dichiarata inammissibile
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