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Sentenza

Sentenza del 18/07/2018 n. 3077 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Appello - Produzione documentale - Art. 345, comma 3, c.p.c. - Non si applica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'ammissibilità della produzione di documenti per la prima volta in appello nel processo tributario. Si è posto il problema se dovesse applicarsi la preclusione prevista dall'art. 345, comma 3, c.p.c., secondo il testo introdotto dalla legge n. 69 del 2009, oppure la disciplina speciale dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992.

La decisione

È stata esclusa l'applicazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. In virtù del principio di specialità previsto dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, nel processo tributario prevale la disciplina speciale dell'art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente documenti anche in appello, persino se già esistenti e non prodotti nel giudizio di primo grado. Il testo non consente di individuare quale parte abbia concretamente ottenuto una pronuncia favorevole, né indica il dispositivo completo della sentenza.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992

    Nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria prevale quest'ultima.

    Stabilisce il principio di specialità del processo tributario: quando esiste una disciplina tributaria specifica, questa prevale sulle norme generali del processo civile.

  • Art. 345, comma 3, c.p.c.

    La preclusione prevista per la produzione di nuovi documenti in appello nel processo civile non si applica al processo tributario quando opera la disciplina speciale dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992.

  • Art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992

    Le parti possono produrre nuovi documenti in appello.

    Consente la produzione documentale anche per la prima volta in grado di appello, senza che rilevi il fatto che i documenti fossero già disponibili o preesistenti al giudizio di primo grado.

  • Sentenza della Corte di Cassazione, 22 novembre 2017, n. 27774

    Conferma che, nel processo tributario, la disciplina speciale dell'art. 58, comma 2, prevale sulla preclusione dell'art. 345, comma 3, c.p.c.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la produzione di documenti in appello è regolata principalmente dall'art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, non dall'art. 345, comma 3, c.p.c.
  • Un documento può essere prodotto per la prima volta in appello anche se era già esistente o disponibile durante il giudizio di primo grado.
  • Il principio di specialità comporta che la norma processuale tributaria prevalga sulla disciplina generale del processo civile incompatibile o più restrittiva.
  • La possibilità di produrre documenti in appello non elimina l'esigenza di rispettare il contraddittorio e i termini processuali applicabili al deposito e alla difesa della controparte.
  • La regola riguarda il processo tributario e non può essere automaticamente estesa ai giudizi civili ordinari, nei quali continua ad applicarsi la disciplina delle preclusioni prevista dal codice di procedura civile.

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